Sicurezza sul Lavoro

Valutazione del rischio da ritrovamento ordigni bellici. La legge 177/2012 fa scoppiare la bomba

Finalmente la legge 1 ottobre n 177/2012 interviene modificando il D.lgs. 81/08, ed introducendo delle sostanziali novità nell'ambito della valutazione dei rischi relativa ai cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo. Tra le modifiche più interessanti introdotte dalla legge, quella citata all'art. 1 c/b, riportante modifiche all'art. 91 del D.lgs 81/08; in sintesi il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è ora obbligato, nel caso di cantiere temporaneo o mobile interesato da lavori di scavo, nella fase di redazione del PSC, alla valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi.

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VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SU APPARECCHI ELETTROMEDICALI

La sicurezza elettrica contempla anche le verifiche degli apparecchi elettromedicali, lo sapevate?...si sono sicuro di si. O anche no?. Beh se siete mai stati da un odontoiatra, per esempio, la poltrona sulla quale vi siete accomodati, è un apparecchio elettromedicale, e il vostro odonntoiatra, sa bene che deve sottoporla a verifica periodica ai sensi di una serie di norme.

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SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO. CORSI: RLS – ADDETTO ANTINCENDIO ADDETTO PRONTO SOCCORSO

L'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) necessita di una formazione di 32 ore come prescritto all'art. 37 del D.Lgs 81/08. I lavoratori eleggono il proprio RLS autonomamente, verbalizzando tale nomina. L'addetto alla squadra antincendio necessita di una formazione di 4 -8- o 16 ore a seconda se l'impresa è classificata come a basso, medio o alto rischio incendio

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Condomini DVR e DUVRI

sicurezza dei lavoratori impiegati nei condomini.Se nel condominio vi sono lavoratori dipendenti, allora scatta l'obbligo per il datore di lavoro (amministratore) di valutare i rischi, dunque di redigere il D.V.R. e adempiere a tutti gli adempimenti previsto dal D.Lgs 81/08 (nomina RLS, addetto antincendio, addetto pronto soccorso, nomina del R.S.P.P., del Medico Competente..etc). Anche la redazione del DUVRI rientra tra questi obblighi; infatti il datore di lavoro deve ai sensi dell'art 26 comma 3 promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale obbligo deve essere assolto anche nei condomini che non hanno dipendenti. Dunque oggi gli amministratori di condominio sono in ogni caso obbligati a redigere il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).

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BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E(‘) SICUREZZA DEI LAVORATORI

Siamo lieti che anche una società di grandissima esperienza nel settore come la STRAGO S.r.L, condivida con noi l'esigenza e l'urgenza di una norma chiara in materia; dimostrando grande attenzione non solo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche alla grande cassa di risonanza che è il web (non ancora recepito da tanti come un ambiente valido ed insostituibile, per uno scambio istantaneo di informazioni e di confronto per l'avvio di cambiamenti importanti, su tematiche sociali, politiche e professionali come questa). E' proprio il caso di dire "bomba o non bomba", occorre integrare il D.Lgs 81/08, stabilendo (come già evidenziato nell'articolo precedente) criteri condivisi con ISPESL, Reparti Militari competenti, Tecnici e Imprese operanti nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro e della Bonifica Ordigni Bellici. Tale integrazione in materia di Bonifica, deve stabilire a NS avviso, delle regole che garantiscano prima di tutto la sicurezza dei lavoratori operanti a vario titolo nei cantieri e poi un quadro normativo chiaro che stabilisca onori ed oneri per committenti, tecnici, e datori di lavoro delle imprese coinvolte nelle lavorazioni.

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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E(‘) BONIFICA ORDIGNI BELLICI

l'attività di bonifica da Ordigni Bellici, in Italia, non è obbligatoria in termini di sicurezza dei lavoratori. Infatti la 626/94 prima, ed il D.Lgs 81/08 poi, non hanno mai obbligato i datori di lavoro, che operano in siti che potrebbero essere contaminati (cantieri temporanei o mobili), ad accertarsi della presenza nel sottosuolo di ordigni inesplosi risalenti al I o al II conflitto bellico. Invece, i fatti di cronaca ci hanno dimostrato che a volte si è sfiorata la tragedia solo per un soffio; è il caso della realizzazione di molte opere, pubbliche e private, che prevedevano importanti attività di scavo, dove, operai addetti alle lavorazioni hanno rinvenuto ordigni inesplosi. L'attivazione di questi ordigni avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la vita non solo degli addetti allo scavo ma di tutti i lavoratori presenti in cantiere.

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VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA

Molte aziende, attività commerciali, enti locali, strutture nelle quali si configura un "luogo di lavoro", come ri-definito dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza D.L. 81/2008 , devono provvedere alla verifica dell'impianto elettrico di terra. Tale obbligo è ri-confermato all'art. 86 del D.Lgs 81/08, dove la "responsabilità" ricade sul "datore di lavoro" L'ing. elettrico A.Migliaccio, che opera in questo settore da molti anni ci ha confermato che sono ancora moltissimi i "luoghi di lavoro" che sono sprovvisti di tale certificazione o che addirittura "credono" di essere esenti da tale obbligo.

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Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – nuove proroghe

Slitta al 16 maggio prossimo l'entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di valutazione dei rischi aziendali e dei termini per la comunicazione degli infortuni sul lavoro. Lo prevede il testo del cosiddetto decreto 'Milleproroghe', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre in edicola dal (2 gennaio). Milleproroghe approvato il 18 dicembre dal Consiglio dei ministri rinvia di sei mesi alcune misure del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che altrimenti sarebbero scattate a inizio 2009. La proroga riguarda la valutazione dello stress lavoro-correlato e l'obbligo di assicurare data certa al documento sulla valutazione dei rischi (con relative sanzioni). Rinviata al 16 maggio 2009 anche l’entrata in vigore del divieto di visite preassuntive da parte del medico competente. E slitta anche l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni di durata superiore a 1 giorno. (fonte www.rassegna.it)

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