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	<title>Ambiente Ingegnere &#187; Sicurezza sul Lavoro</title>
	<link>http://www.ambienteingegnere.it</link>
	<description>News e aggiornamenti per l'ambiente e l'ingegneria</description>
	<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:07:37 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SU APPARECCHI ELETTROMEDICALI</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[ELETTRICO]]></category>

		<category><![CDATA[ingegnere]]></category>

		<category><![CDATA[MEDICINA]]></category>

		<category><![CDATA[PREVENTIVI]]></category>

		<category><![CDATA[SICUREZZA ELETTRICA]]></category>

		<category><![CDATA[VERIFICHE IMPIANTI ELETTROMEDICALI]]></category>

		<category><![CDATA[VERIFICHE PERIODICHE]]></category>

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		<description><![CDATA[La sicurezza elettrica contempla anche le verifiche degli apparecchi elettromedicali, lo sapevate?...si sono sicuro di si. O anche no?. Beh se siete mai stati da un odontoiatra, per esempio, la poltrona sulla quale vi siete accomodati, è un apparecchio elettromedicale, e il vostro odonntoiatra, sa bene che deve sottoporla a verifica periodica ai sensi di una serie di norme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2011/11/dentista.png" alt="Verifiche elettromedicali" />La <strong>sicurezza elettrica</strong> contempla anche le verifiche degli apparecchi elettromedicali, lo sapevate?&#8230;si sono sicuro di si. O anche no?. Beh se siete mai stati da un odontoiatra, per esempio, la poltrona sulla quale vi siete accomodati, è un <strong>apparecchio elettromedicale</strong>, e il vostro odontoiatra, sa bene che deve sottoporla a <strong>verifica periodica</strong> ai sensi di una serie di norme riportate qui:</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI<br />
Tutte le prove vengono eseguite in ottemperanza alla seguente<br />
normativa in vigore:<br />
<em>- D.Lgs. n° 46 del 24/02/1997 - attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici; D.Lgs. n° 81/08 – Testo Unico Sicurezza sul lavoro; Norme CEI 62-5 - Apparecchi  elettromedicali - Norme generali di sicurezza; Norme CEI 66-5 - Apparecchi da laboratorio – Norme generali di sicurezza; Norme CEI 62-11 Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi di Elettrochirurgia ad alta frequenza (Elettrobisturi);<br />
Norme CEI 62-13 Norme particolari di sicurezza per gli apparecchi Defibrillatori e Monitor defibrillatori cardiaci; Norme CEI 64-8 sez. 710 – Impianti elettrici in locali ad uso medico.</em></p>
<p>Beh dunque non solo l&#8217;<strong>odontoiatra</strong>, ma praticamente tutti gli operatori sanitari che per svolgere la loro professione necessitano di <strong>apparecchiature elettromedicali</strong>. Questo i medici o gli operatori del campo lo sanno molto bene, dovrebbero conoscere anche che la cadenza delle verifiche. Qualora non la ricordassero possono contattarci, descrivendoci la tipologia di apparecchiature utilizzate, vi risponderemo fornendovi un dettagliato calendario degli obblighi di legge.<br />
In effetti le attività soggette sono tante, nel seguito un elenco distinto per tipologia:</p>
<p>Attività soggette<br />
Per luoghi ad uso medico la Norma CEI 64/8 intende qualsiasi locale destinato a scopi<br />
diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i<br />
trattamenti estetici.<br />
Sono quindi soggetti alle normative sopra citate tutte le strutture sanitarie, quali ad es.<br />
· Ospedali;<br />
· Cliniche;<br />
· Case di cura;<br />
· Case di riposo;<br />
· Centri di diagnostica medica;<br />
· Centri estetici;<br />
· Ambulatori medici;<br />
· Studi odontoiatrici;<br />
· Locali adibiti ad uso medico ubicati all’interno di altre strutture (es. infermerie);<br />
Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico, sono classificati in tre gruppi:</p>
<p>Locali di Gruppo 0<br />
Sono locali ad uso medico nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti<br />
applicate.<br />
Rientrano in questo gruppo:<br />
· gli ambulatori generici;<br />
· le sale per massaggi (dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali o apparecchi per<br />
uso estetico).</p>
<p>Locali di Gruppo 1<br />
Sono locali ad uso medico nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali sono<br />
connesse al<br />
paziente in modo non invasivo (esternamente) oppure in modo invasivo ma non nella zona<br />
cardiaca.<br />
Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:<br />
· Camere di degenza;<br />
· Sale per esami ECG, EEC, EHG, EMG, endoscopie, radiologia, ecc.<br />
· Sale per emodialisi;<br />
· Sale per medicina nucleare;<br />
· Sale parto;<br />
· Studi odontoiatrici;<br />
· Sale per trattamenti estetici;</p>
<p>Locali di Gruppo 2<br />
Sono locali nei quali le parti applicate degli apparecchi elettromedicali coinvolgono la zona<br />
cardiaca.<br />
Rientrano, ad esempio, in questo gruppo:<br />
· Sala per anestesia;<br />
· Sala chirurgica;<br />
· Sala per cure intensive;<br />
· Sala per esami angiografici ed emodinamici;<br />
· Sala prematuri.</p>
<p>Per quanto attiene la cadenza delle verifiche essa dipende dal tipo di attività, dalla categoria dei locali e comunque da quanto previsto della Norma CEI 64/8.</p>
<p><strong>Nel seguito un piccolo esempio sulla cadenza per uno generico studio odontoiatrico</strong>:</p>
<p>Controlli semestrali (datore di lavoro)<br />
- Prova funzionamento dei dispositivi di controllo dell’isolamento (se presente);<br />
- Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le  istruzioni del costruttore.<br />
- Controllo di funzionamento degli apparecchi per l’illuminazione di sicurezza, utilizzando<br />
sistemi di autodiagnosi o manuali<br />
- Controlli annuali (datore di lavoro)<br />
- Esame a vista generale;<br />
- Controllo dello stato delle principali connessioni dell’impianto di terra;<br />
- Verifica dello stato dei quadri elettrici;<br />
- Prova di funzionamento degli interruttori differenziali, con prova strumentale;</p>
<p>Controlli biennali (ASL o organismo abilitato)<br />
- Verifiche periodiche di legge</p>
<p> Controlli triennali (datore di lavoro)<br />
- Misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare, nei locali di gruppo 2;<br />
- Misura di isolamento.<br />
Ulteriori controlli periodici possono essere richiesti in relazione alle tipologie di impianti<br />
esistenti all’interno della struttura adibita ad uso medico (es. impianti di rivelazione fumo,<br />
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, cabine di trasformazione, ecc.).</p>
<p>La sicurezza elettrica è un obbligo di legge, importante per la sicurezza del paziente, dell&#8217;operatore e ha costi veramente esigui.</p>
<p>Contattaci per chiarimenti, <strong>preventivi</strong> ai seguenti riferimenti:</p>
<p><strong>ing. Luca Palmiero     </strong></p>
<p><strong>mobile:+39 3208666129 - email:ingpalmiero@gmail.com</strong></p>
<p><strong>ing. Antonio Migliaccio</strong></p>
<p><strong>mobile: +39 3337114356 - email:ingamigliaccio@gmail.com</strong></p>
<p>Per scrivere questo post si è attinto informazioni dal sitoweb dell&#8217;asl2 della Toscana.</p>
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		<title>Valutazione Stress Lavoro Correlato</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>

		<category><![CDATA[stress lavoro correlato]]></category>

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		<description><![CDATA[Sembra essere arrivata all'ultimo atto l'obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dello stresso Lavoro-correlato. Infatti esso sarebbe obbligatorio dal prossimo 31 dicembre. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 14px"><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2010/11/stress_post.jpg" alt="Stress lavoro correlato" />Sembra essere arrivata all&#8217;ultimo atto l&#8217;obbligo per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dello stresso Lavoro-correlato. Infatti esso sarebbe obbligatorio dal prossimo 31 dicembre<em> </em></p>
<p><em>Per facilitare l’attuazione di questo adempimento, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con una  circolare del 18 novembre 2010 scorso, ha fornito ai datori di lavoro pubblici e privati uno strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.</em><em>La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, prevista dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (<strong><a href="http://www.ambienteingegnere.it/testo-unico-sulla-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-dlgs-09042008-n81/" title="D.Lgs 81/08">Dlgs 81/2008</a></strong> e s.m.i.), è definita come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.<br />
 <br />
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve essere effettuata dai datori di lavoro.</em></p>
<p class="ombra-foto"><span style="font-size: 14px" id="testoRidimensionabile2" class="news-font"><em>La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una <strong>necessaria</strong> (la <strong>valutazione preliminare</strong>); una <strong>eventuale</strong> e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.<br />
 <br />
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre famiglie:<br />
1. <strong>Eventi sentinella</strong>, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.<br />
2. <strong>Fattori di contenuto del lavoro</strong>, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.<br />
3. <strong>Fattori di contesto del lavoro</strong>, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (e incertezza in ordine alle prestazioni richieste).<br />
 <br />
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (<strong>DVR</strong>) e a prevedere un piano di monitoraggio.<br />
 <br />
Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una <strong>valutazione approfondita</strong>, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.<br />
 <br />
La data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel DVR deve essere indicata la programmazione temporale della valutazione e la sua data finale.</em><br />
</span></p>
<p class="ombra-foto"><span style="font-size: 14px" class="news-font">Contenuto tratti dal sito <a href="http://www.edilportale.it/">www.edilportale.it</a></span></p>
<p class="ombra-foto"><span style="font-size: 14px" class="news-font"></span></p>
<p class="ombra-foto"><span style="font-size: 14px" class="news-font">Speriamo di non stressarci troppo per valutare lo stress. </span></p>
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		<item>
		<title>SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO. CORSI: RLS - ADDETTO ANTINCENDIO ADDETTO PRONTO SOCCORSO</title>
		<link>http://www.ambienteingegnere.it/sicurezza-luoghi-di-lavoro-corsi-rls-addetto-antincendio-addetto-pronto-soccorso/</link>
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		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[addetto pronto soccorso]]></category>

		<category><![CDATA[corsi addetto squadra antincendio]]></category>

		<category><![CDATA[corsi rls]]></category>

		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>

		<category><![CDATA[formazione lavoratori]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza nei luoghi di lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[L'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) necessita di una formazione di 32 ore come prescritto all'art. 37 del D.Lgs 81/08. I lavoratori eleggono il proprio RLS autonomamente, verbalizzando tale nomina.

L'addetto alla squadra antincendio necessita di una formazione di 4 -8- o 16 ore a seconda se l'impresa è classificata come a basso, medio o alto rischio incendio
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2010/04/corsi_post.jpg" alt="corsi_post.jpg" />Torniamo a parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
<p>Dunque quali sono gli obblighi del datore di lavoro in termini di formazione per i propri dipendenti? beh ce ne sono diversi  consultabili all&#8217;art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/2009.</p>
<p>Tuttavia in questo articolo ci occupiamo della formazione degli RLS, degli addetti alle squadre antincendio e pronto soccorso.</p>
<p><strong>L&#8217;RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza)</strong> necessita di una <strong>formazione di 32 ore</strong> come prescritto all&#8217;art. 37 del D.Lgs 81/08. I lavoratori eleggono il proprio RLS autonomamente, verbalizzando tale nomina.</p>
<p><strong>L&#8217;addetto alla squadra antincendio necessita di una formazione di 4 -8- o 16</strong> ore a seconda se l&#8217;impresa è classificata come a basso, medio o alto rischio incendio.</p>
<p><strong>L&#8217;addetto al primo soccorso necessita di una formazione di 12 o 16 ore</strong></p>
<p>La durata del corso di formazione dipende dal gruppo al quale l’azienda o l&#8217;unità produttiva appartiene:<br />
a) 16 ore per le aziende o unità produttive del Gruppo A;<br />
b) 12 ore per le aziende o unità produttive del Gruppo B e C.</p>
<p>Se non sai a che gruppo appartiene la tua azienda leggi la nota al seguente <a href="http://www.ardesia.it/portale/portaleardesia.nsf/0/4ACD4B6C22CD4B59C1257599005C29EE/$File/Programma%20Corso%20Primo%20Soccorso%20A-B-C.pdf" title="aziende gruppo A,B,C">link</a>.</p>
<p>Se stai cercando un corso, contattaci, possiamo concordare insieme le date e la sede ove svolgerli.</p>
<p>Essi infatti possono essere tenuti o presso le nostre strutture o nel luogo di lavoro (azienda).</p>
<p>Alla fine del corso i lavoratori riceveranno un attestato valido ai sensi dell&#8217;81/08 per il ruolo cui saranno addetti.</p>
<p>I costi sono veramente esigui, nel seguito riportiamo i costi:</p>
<p>    tipologia corso                                                                         presso NS struttura                                      presso luogo di lavoro</p>
<p>- corso RLS 32 ore                                                                       350,00 € +iva                                               380,00 € + iva</p>
<p>- corso addetto antincendio (4 ore)                                             80.00 € + iva                                              100,00 € + iva</p>
<p>- corso addetto antincendio (8 ore)                                            150.00 € + iva                                             180,00 € + iva</p>
<p>- corso addetto antincendio (16 ore + esame VVFF)              380.00 € + iva                                             400,00 € + iva</p>
<p>- corso addetto al pronto soccorso 8 0re                                   130.00 € + iva</p>
<p>- corso addeto al pronto soccorso 16 ore                                   200.00 € + iva</p>
<p>Se ci contatti saremo felici di trovare con te la migliore soluzione e di fornirti tutte le informazioni di cui necessiti.</p>
<p>mobile: +39 3208666129 - 3337114356</p>
<p>email: <a href="mailto:ingpalmiero@gmai.com">ingpalmiero@gmail.com</a> - <a href="mailto:ingamigliacc@gmailcom">ingamigliaccio@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Condomini DVR e DUVRI</title>
		<link>http://www.ambienteingegnere.it/condomini-dvr-e-duvri-2/</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[amministratori]]></category>

		<category><![CDATA[condomini]]></category>

		<category><![CDATA[duvri]]></category>

		<category><![CDATA[DVR]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza luoghi di lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[verifica impianto di terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteingegnere.it/condomini-dvr-e-duvri-2/</guid>
		<description><![CDATA[sicurezza dei lavoratori impiegati nei condomini.Se nel condominio vi sono lavoratori dipendenti, allora scatta l'obbligo per il datore di lavoro (amministratore) di valutare i rischi, dunque di redigere il D.V.R. e adempiere a tutti gli adempimenti previsto dal D.Lgs 81/08 (nomina RLS, addetto antincendio, addetto pronto soccorso, nomina del R.S.P.P., del Medico Competente..etc).

Anche la redazione del DUVRI rientra tra questi obblighi; infatti il datore di lavoro deve ai sensi dell'art 26 comma 3 promuovere  la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale obbligo deve essere assolto anche nei condomini che non hanno dipendenti.

Dunque oggi gli amministratori di condominio sono in ogni caso obbligati a redigere il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2010/03/condomini_post.jpg" alt="Sicurezza nei condomini DVR e DUVRI" /> <strong>D.Lgs 81/08</strong> ha introdotto una serie di obblighi in materia di sicurezza che hanno lasciato impreparati alcuni datori di lavoro. Alcuni di questi obblighi riguardano la <strong>sicurezza dei lavoratori</strong> impiegati nei <strong>condomini.</strong>Se nel condominio vi sono lavoratori dipendenti, allora scatta l&#8217;obbligo per il datore di lavoro (amministratore) di valutare i rischi, dunque di <strong>redigere il D.V.R</strong>. e adempiere a tutti quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (nomina RLS, addetto antincendio, addetto pronto soccorso, nomina del R.S.P.P., del Medico Competente..etc).</p>
<p>Anche la <strong>redazione </strong>del <strong>DUVRI </strong>rientra tra questi obblighi; infatti il datore di lavoro deve ai sensi dell&#8217;art 26 comma 3 promuovere <font size="3" face="Times New Roman"><font size="3" face="Times New Roman"><em> la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,</em><em>elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,</em><em>ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.</em></font></font></p>
<p>Dunque oggi gli<strong> amministratori di condominio</strong> sono in ogni caso <strong>obbligati a redigere il DUVRI</strong> (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze).</p>
<p>Come si fa? semplice ci si rivolge a professionisti operanti nel settore della sicurezza.</p>
<p>I costi veramente esigui si parte da 390,00 € per scala.</p>
<p>Ovviamente è necessario eseguire un sopralluogo ed avere dall&#8217;amm.re alcuni documenti relative le imprese che lavorano nel condominio.</p>
<p>L&#8217;iter è semplice, si esegue un sopralluogo nel condominio, si fa un rilievo fotografico e un analisi documentale. In uno l&#8217;amm.re potrà approfittare per eseguire un chek control dell&#8217;intero stabile, al fine di verificare l&#8217;adempimento a tutte le norme di siucrezza. (esistenza e scadenza del Certificato di prevenzioni incendi laddove previsto, verifica periodica dell&#8217;impianto di terra ai sensi del D.P.R. 462/01, impianto elettrico conforme al D.M. 37/08, etc)</p>
<p><strong>Redigi il tuo duvri, in qualunque città</strong>, contattandoci sul NS sito o ai seguenti numeri:</p>
<p>ing. L.Palmiero    </p>
<p>studio/fax +39 (0) 818903873 - mobile 3208666129</p>
<p>ing. A. Migliaccio</p>
<p>studio/fax: +39 (0)818903873 - mobile 3337114356</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E(&#8217;) SICUREZZA DEI LAVORATORI</title>
		<link>http://www.ambienteingegnere.it/bonifica-da-ordigni-bellici-e-sicurezza-dei-lavoratori/</link>
		<comments>http://www.ambienteingegnere.it/bonifica-da-ordigni-bellici-e-sicurezza-dei-lavoratori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 09:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Siamo lieti che anche una società di grandissima esperienza nel settore come la STRAGO S.r.L, condivida con noi l'esigenza e l'urgenza di una norma chiara in materia; dimostrando grande attenzione non solo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche alla grande cassa di risonanza che è il web (non ancora recepito da tanti come un ambiente valido ed insostituibile, per uno scambio istantaneo di informazioni e di confronto per l'avvio di cambiamenti importanti, su tematiche sociali, politiche e professionali come questa). 

E' proprio il caso di dire "bomba o non bomba", occorre integrare il D.Lgs 81/08, stabilendo (come già evidenziato nell'articolo precedente) criteri condivisi con ISPESL, Reparti Militari competenti, Tecnici e Imprese operanti nel settore della  sicurezza nei luoghi di lavoro e della Bonifica Ordigni Bellici. Tale integrazione in materia di Bonifica, deve stabilire a NS avviso, delle regole che garantiscano prima di tutto la sicurezza dei lavoratori operanti a vario titolo nei cantieri e poi un quadro normativo chiaro che stabilisca onori ed oneri per committenti, tecnici, e datori di lavoro delle imprese coinvolte nelle lavorazioni.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2009/11/post_bob.jpg" alt="BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI E(’) SICUREZZA DEI LAVORATORI" />Torniamo a scrivere di BOB, lo facciamo invertendo solo l&#8217;ordine delle parole nel titolo. Rispetto a quello dell&#8217;ultimo <a href="http://www.ambienteingegnere.it/sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-bonifica-ordigni-bellici/">post pubblicato</a>, (<strong><a href="http://www.ambienteingegnere.it/sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-bonifica-ordigni-bellici/">SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E(&#8217;) BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI</a></strong>), questa volta, al primo membro (prima dell&#8217;ex congiunzione) abbiamo posto la BOB ed al secondo la SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.</p>
<p>L&#8217;idea di questo gioco di parole, nasce, non perchè siamo a corto di fantasia o di argomenti su cui postare, ma dal contenuto di una mail ricevuta all&#8217;indirizzo del sito <a href="mailto:ambienteingegnere@gmail.com">ambienteingegnere@gmail.com</a>, da parte di Massimo Morici, Direttore Generale di <a href="http://www.strago.it"><strong>STRAGO S.r.L.</strong></a>, <u>società Leader in Italia nell&#8217;ambito della <strong>Bonifica da Ordigni bellici</strong>,</u> in relazione all&#8217;ultimo articolo pubblicato sul nostro web-magazine proprio in tema di BOB.</p>
<p>Una mail che costituisce una conferma non da poco, molto importante, che oltre a condividere il contenuto del <a href="http://www.ambienteingegnere.it/sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-bonifica-ordigni-bellici/">precedente articolo</a>, sottolinea alcuni altri importanti punti che riteniamo importante evidenziare, pubblicandola integralmente&#8230;</p>
<blockquote><p><em> &#8221;Il grosso equivoco che fino ad oggi ha caratterizzato le operazioni di bonifica da ordigni bellici per i siti dove insistono le grosse opere infrastrutturali è quello che tale <strong>bonifica</strong> venisse eseguita a tutela dell&#8217;opera stessa e non a salvaguardia delle maestranze che la realizzavano. Tutto ciò, assieme al fatto che, ancora oggi non esiste una legge che regolamenti l&#8217;esecuzione della bonifica da ordigni bellici, ha fatto sì, che la decisione di eseguirla dipendesse unicamente dalla assunzione o meno  di responsabilità da parte del RUP o della D.L.. dell&#8217;opera che si andava a realizzare.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>E ancora continua&#8230;</p>
<blockquote><p><em> Se invece si considera che il rischio di ritrovamento di ordigni residuati bellici è altissimo (vedi statistiche ritrovamenti durante operazioni di bonifica e non) e che tali ordigni,  che se pur vero che per 50 anni dimenticati sotto terra non hanno costituito alcun pericolo, sollecitati durante operazioni di scavo senza alcuna cautela diventano delle armi micidiali e pericolosissime, è<u> da ritenersi la bonifica da ordigni bellici sicuramente rientrante nella <strong>valutazione rischi</strong> da fare in base alla normativa vigente sulla sicurezza dei lavoratori nella redazione del PSC. A valle di tutto ciò è ovvio che la bonifica da ordigni bellici secondo me deve essere prevista in prima battuta  a tutela delle maestranze e poi eventualmente a tutela dell’opera che si realizza.</u></em></p></blockquote>
<p align="left">Questo ultimo passaggio, condiviso in toto, ci ha confermato quasi &#8220;matematicamente&#8221;  l&#8217;uguaglianza anche a membri invertiti rispetto a quella da cui eravamo partiti (SICUREZZA = BOB), BOB = SICUREZZA.</p>
<p>Siamo lieti che anche una società di grandissima esperienza nel settore come la <strong>STRAGO</strong> <strong>S.r.L</strong>, condivida con noi l&#8217;esigenza e l&#8217;urgenza di una norma chiara in materia; dimostrando grande attenzione non solo alla <strong>sicurezza nei luoghi di lavoro</strong>, ma anche alla grande cassa di risonanza che è il web (non ancora recepito da tanti come un ambiente valido ed insostituibile, per uno scambio istantaneo di informazioni e di confronto per l&#8217;avvio di cambiamenti importanti, su tematiche sociali, politiche e tecniche come questa). </p>
<address></address>
<p>E&#8217; proprio il caso di dire &#8220;bomba o non bomba&#8221;, occorre integrare il <strong>D.Lgs 81/08,</strong> stabilendo (come già evidenziato nell&#8217;articolo precedente) criteri condivisi con <strong>ISPESL</strong>, <strong>Reparti Militari competenti, Tecnici e Imprese operanti nel settore della  sicurezza nei luoghi di lavoro e della Bonifica Ordigni Bellici. </strong>Tale integrazione in materia di Bonifica, deve stabilire a NS avviso, delle regole che garantiscano prima di tutto la sicurezza dei lavoratori operanti a vario titolo nei cantieri e poi un quadro normativo chiaro che stabilisca onori ed oneri per committenti, tecnici, e datori di lavoro delle imprese coinvolte nelle lavorazioni.</p>
<p>Innescare dunque l&#8217;integrazione al <strong>D.lgs 81/08</strong>&#8230; per una <strong>norma sulla sicurezza dei lavoratori</strong> a prova di &#8220;<strong>BOMBA</strong>&#8220;.</p>
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		<item>
		<title>SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E(&#8217;) BONIFICA ORDIGNI BELLICI</title>
		<link>http://www.ambienteingegnere.it/sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-bonifica-ordigni-bellici/</link>
		<comments>http://www.ambienteingegnere.it/sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-e-bonifica-ordigni-bellici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[l'attività di bonifica da Ordigni Bellici, in Italia, non è obbligatoria in termini di sicurezza dei lavoratori.

Infatti la 626/94 prima, ed il D.Lgs 81/08 poi, non hanno mai obbligato i datori di lavoro, che operano in siti che potrebbero essere contaminati (cantieri temporanei o mobili), ad accertarsi della presenza nel sottosuolo di ordigni inesplosi risalenti al I o al II conflitto bellico.

Invece, i fatti di cronaca ci hanno dimostrato che a volte si è sfiorata la tragedia solo per un soffio; è il caso della realizzazione di molte opere, pubbliche e private, che prevedevano importanti attività di scavo, dove, operai addetti alle lavorazioni hanno rinvenuto ordigni inesplosi. L'attivazione di questi ordigni avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la vita non solo degli addetti allo scavo ma di tutti i lavoratori presenti in cantiere.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2009/11/post_ordigno1.jpg" alt="La sicurezza nei luoghi di lavoro, e’ anche, la bonifica di questi da ordigni esplosivi e residuati e bellici." />La sicurezza nei luoghi di lavoro, e&#8217; anche, la bonifica di questi da ordigni esplosivi e residuati e bellici.</strong></p>
<p> Nel titolo, l&#8217;accento sulla &#8220;e&#8221; è stato volutamente messo  tra parentesi, per sottolineare che ad oggi, in Italia, <strong>l&#8217;attività di bonifica da Ordigni Bellici,</strong><strong> non è obbligatoria in termini di sicurezza dei lavoratori.</strong></p>
<p>Infatti la 626/94 prima, ed il D.Lgs 81/08 poi, non hanno mai obbligato i datori di lavoro che operano in siti che potrebbero essere contaminati (cantieri temporanei o mobili), ad accertarsi della presenza nel sottosuolo di ordigni inesplosi risalenti al I o al II conflitto bellico.</p>
<p>Invece, i fatti di cronaca ci hanno dimostrato che a volte si è sfiorata la tragedia solo per un soffio; è il caso della realizzazione di molte opere, <a href="http://wwwterramia.splinder.com/post/15628586">pubbliche</a> e <a href="http://napoli.repubblica.it/dettaglio/Salerno-paura-per-ordigno-bellico-Tutti-i-numeri-utili/1510494">private</a>, che prevedevano importanti attività di scavo, dove, operai addetti alle lavorazioni hanno rinvenuto ordigni inesplosi. L&#8217;attivazione di questi ordigni avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la vita non solo degli addetti allo scavo ma di tutti i lavoratori presenti in cantiere.</p>
<p>Senza contare i rischi per la pubblica incolumità, ed i costi sostentuti dalla collettività per procedere ad horas alle attività di disinnesco o (quando possibile) di <a href="http://www.youtube.com/watch?v=s5UcLiiEpYE">brillamento</a>. Costi, costituti non solo da quelli sostenuti dagli artificieri dei reparti competenti, ma anche (e talvolta soprattutto) <strong>dall&#8217;interruzione di servizi pubblici e privati</strong>  (strade, ferrovie, attività commerciali etc.) e <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/09/bomba-salerno.shtml?uuid=196765bc-7e37-11dd-aebc-c1bd439df24c&amp;DocRulesView=Libero">l&#8217;evacuazione di intere aree, spesso densamente abitate.</a> <a href="http://archiviostorico.corriere.it/1999/settembre/27/Scoppia_bomba_ore_incubo_finisce_co_0_9909275340.shtml">Costi altissimi in alcuni casi</a>.</p>
<p>Alla luce di questi episodi registrati dalla cronaca negli ultimi anni, crediamo sia necessario integrare la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, normando le attività di Bonifica da Ordigni Bellici nei cantieri temporanei e mobili, in base a dei criteri condivisi anche dai reparti militari competenti, (tipologia di opere realizzate, profondità ed estensione degli scavi, area geografica in cui ricade il cantiere, etc).</p>
<p>In risposta agli scettici sufficientisti in materia di B.O.B., rispondiamo che ad oggi i siti contaminati in Italia sono ancora tantissimi, ed altrettanti gli ordigni attivi; una norma in tal senso (sicuramente di non semplice elaborazione) quantomeno obbligherebbe tutti i datori di lavoro ad una <strong>valutazione preventiva in termini di presenza di ordigni bellici nel sottosuolo del cantiere</strong>.</p>
<p>Una vera BOMBA in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA</title>
		<link>http://www.ambienteingegnere.it/verifica-periodica-impianto-di-terra/</link>
		<comments>http://www.ambienteingegnere.it/verifica-periodica-impianto-di-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[costi]]></category>

		<category><![CDATA[D.Lgs 81/08]]></category>

		<category><![CDATA[dpr 462/01]]></category>

		<category><![CDATA[luoghi di lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[obbligo]]></category>

		<category><![CDATA[preventivo]]></category>

		<category><![CDATA[verifica impianto di terra]]></category>

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		<description><![CDATA[ Molte aziende, attività commerciali, enti locali, strutture nelle quali si configura un "luogo di lavoro", come ri-definito dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza D.L. 81/2008 , devono provvedere alla verifica dell'impianto elettrico di terra.

Tale obbligo è ri-confermato all'art. 86 del D.Lgs 81/08, dove la "responsabilità" ricade sul "datore di lavoro"

 L'ing. elettrico A.Migliaccio, che opera in questo settore da molti anni ci ha confermato che sono ancora moltissimi i "luoghi di lavoro" che sono sprovvisti di tale certificazione o che addirittura "credono" di essere esenti da tale obbligo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2009/01/impiantiterrapost.jpg" alt="verifica impianto di terra" />La verifica degli <strong>impianti di terra</strong>, ai sensi del <a href="http://www.ambienteingegnere.it/verifica-impianto-di-terra/" title="verifica impianti di terra">DPR 462/01</a>. </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Molte aziende, attività commerciali, enti locali, strutture nelle quali si configura un &#8220;<strong>luogo di lavoro</strong>&#8220;, come ri-definito dal nuovo <strong>Testo Unico sulla sicurezza D.L. 81/2008</strong>, devono provvedere alla <strong>verifica dell&#8217;impianto elettrico di terra</strong>.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Tale obbligo è ri-confermato all&#8217;art. 86 del <a href="http://www.ambienteingegnere.it/testo-unico-sulla-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-dlgs-09042008-n81/" title="testo unica sicurezza nei luoghi di lavoro">D.Lgs 81/08</a>, dove la &#8220;responsabilità&#8221; ricade sul &#8220;datore di lavoro&#8221;</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"> L&#8217;ing. elettrico <strong>A.Migliaccio</strong>, che opera in questo settore da molti anni, ci ha confermato che sono ancora moltissimi i &#8220;luoghi di lavoro&#8221; che sono sprovvisti di tale certificazione o che addirittura &#8220;credono&#8221; di essere esenti da tale obbligo.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Aggiunge, che tale stato di cose è generato da una scarsa conoscenza delle &#8220;leggi&#8221; in materia di sicurezza e dei <strong>costi</strong>, questi ultimi, molto spesso veramente &#8220;esigui&#8221; per ottenere la certificazione del proprio impianto.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Nel corso del nostro colloquio l&#8217;ing Migliaccio, si è reso disponibile a dare ai datori di lavoro (nostri visitatori), interessati a certificare i propri impianti di terra, una assistenza tecnica finalizzata a chiarire sia gli aspetti tecnici che economici.</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">Richiedi un <strong>preventivo</strong> a :</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">ing. A. Migliaccio</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">e mail: <a href="mailto:inga.migliaccio@gmail.com">ingamigliaccio@gmail.com</a> </font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">mobile: 3337114356</font></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 150%; text-align: justify" class="MsoNormal">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - nuove proroghe</title>
		<link>http://www.ambienteingegnere.it/testo-unico-sulla-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-nuove-proroghe/</link>
		<comments>http://www.ambienteingegnere.it/testo-unico-sulla-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-nuove-proroghe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 18:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[data certa]]></category>

		<category><![CDATA[documento valutazione dei rischi]]></category>

		<category><![CDATA[DVR]]></category>

		<category><![CDATA[milleproroghe]]></category>

		<category><![CDATA[proroga]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza sui luoghidi lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[stress sul lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Slitta al 16 maggio prossimo l'entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di valutazione dei rischi aziendali e dei termini per la comunicazione degli infortuni sul lavoro. Lo prevede il testo del cosiddetto decreto 'Milleproroghe', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre in edicola dal (2 gennaio). 
Milleproroghe approvato il 18 dicembre dal Consiglio dei ministri rinvia di sei mesi alcune misure del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che altrimenti sarebbero scattate a inizio 2009. La proroga riguarda la valutazione dello stress lavoro-correlato e l'obbligo di assicurare data certa al documento sulla valutazione dei rischi (con relative sanzioni). Rinviata al 16 maggio 2009 anche l’entrata in vigore del divieto di visite preassuntive da parte del medico competente. E slitta anche l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni di durata superiore a 1 giorno.

(fonte www.rassegna.it)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2009/01/post_proroga.jpg" alt="Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - nuove proroghe" />Slitta al 16 maggio prossimo l&#8217;entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di <strong>valutazione dei rischi aziendali</strong> e dei <strong>termini per la comunicazione degli infortuni sul lavoro</strong>. Lo prevede il testo del cosiddetto decreto &#8216;Milleproroghe&#8217;, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre in edicola dal (2 gennaio). <br />
Milleproroghe approvato il 18 dicembre dal Consiglio dei ministri rinvia di sei mesi alcune misure del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, che altrimenti sarebbero scattate a inizio 2009. La proroga riguarda la valutazione dello stress lavoro-correlato e l&#8217;obbligo di assicurare data certa al documento sulla valutazione dei rischi (con relative sanzioni). Rinviata al 16 maggio 2009 anche l’entrata in vigore del divieto di visite preassuntive da parte del medico competente. E slitta anche l’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni di durata superiore a 1 giorno.</p>
<p>(fonte <a href="http://www.rassegna.it/">www.rassegna.it</a>)</p>
<p>L&#8217;ennesimo milleproroghe del nostro governo.</p>
<p>Prima un Testo Unico veramente &#8220;unico&#8221; sopprattutto in tema di sanzioni e poi proroghe continue per entrare &#8220;totalmente&#8221; in vigore.</p>
<p>Un aspetto della legge che lascia ancora perplessi (la cui applicazione è stata prorogata) è l&#8217;acquisizione della data certa del DVR;</p>
<p>essa infatti dovrebbe essere apposta su tutte le pagine del DVR e non solo sulla &#8220;pagina iniziale&#8221; al fine di evitare manomissioni del documento in data successiva a quella acquisita.</p>
<p>A meno che l&#8217;acquisizione della data certa non avvenga spedendo il DVR in busta chiusa mediante raccomandata A/r e lasciando chiuso il plico fino al primo controllo, non credo costituisca certezza della data invece quella di recarsi in un ufficio postale e farsi &#8220;timbrare&#8221; (apposizione del timbro recante la data sul valore bollato) la prima pagina.</p>
<p>Ci aggiorniamo a data da &#8220;certificare&#8221;.<br />
 </p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. (D.Lgs 09/04/2008 n.81)</title>
		<link>http://www.ambienteingegnere.it/testo-unico-sulla-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-dlgs-09042008-n81/</link>
		<comments>http://www.ambienteingegnere.it/testo-unico-sulla-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-dlgs-09042008-n81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambienteingegnere.it/testo-unico-sulla-sicurezza-sui-luoghi-di-lavoro-dlgs-09042008-n81/</guid>
		<description><![CDATA[Entra in vigore (oggi), 15 maggio 2008 il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro: è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile scorso il D.Lgs. n. 81/2008, attuativo dell&#8217;art. 1, legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, G.U. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2008/05/sicurezza_post.jpg" alt="Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. (D.Lgs 09/04/2008 n.81)" />Entra in vigore (oggi), 15 maggio 2008 il <strong>Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro</strong>: è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile scorso il <strong>D.Lgs. n. 81/2008</strong>, attuativo dell&#8217;art. 1, legge n. 123/2007, in materia di <strong>tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</strong> (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, G.U. 30/04/2008, n. 101, S.O. n. 108).</p>
<p>Tante le <a href="http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&amp;idnotizia=1298" title="Novità introdotte dal testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro">novità introdotte rispetto alla previgente normativa</a>, in particolare l&#8217;inasprimento delle sanzioni verso i datori di lavoro inadempienti.</p>
<p>Anche le deroghe non mancano:</p>
<ul>
<li>fino al 29 Luglio 2008 per aggiornare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del nuovo testo unico ( laddove esso non dovesse già contenere le novità introdotte dal testo unico)</li>
<li>fino al 30 Aprile 2012 per l&#8217;applicazione delle nuove norme sull&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici (titolo VIII capo IV).</li>
<li>fino al 26 Aprile 2010 per l&#8217;entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l&#8217;esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche.</li>
</ul>
<p>Ciò non significa che non bisogna valutare il rischio derivante dall&#8217;esposizione dei lavoratori a tali agenti fisici, ma solo che i valori limiti fissati per legge andranno in vigore in tali date.</p>
<p>L&#8217;altra novità importante riguarda la sicurezza sui cantieri temporanei o mobili. Il testo unico all&#8217;art. 304 abroga una serie di leggi previgenti, (tra le altre anche, il D.Lgs 626/94) tra cui il D.Lgs 494 del 1996 relativo appunto la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le novità non sono molte, infatti la maggior parte degli articoli del D.Lgs 494/96 sono riportati quasi integralmente tutti al titolo IV e V del nuovo decreto legislativo n. 81 del 2008.</p>
<p align="center"><a href="http://www.lavoripubblici.it/2007/dettaglio_notizia.php?agap=czo4OiJNek14TkE9PSI7" title="Sicurezza sui cantieri temporanei o mobili novità introdotte dal testo unico sulla sicurezza.">Le novità introdotte dal testo unico sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</a></p>
<p align="left">Un aspetto che riteniamo importante sottolineare è che per la prima volta il legislatore obbliga il datore di lavoro a valutare tra i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quelli collegati allo <strong>stress da lavoro</strong>, quelli riguardanti le <strong>lavoratrici in stato di gravidanza</strong> e quelli connessi alle differenze di genere, all&#8217;età, <strong>alla provenienza da altri Paesi</strong>.</p>
<p align="left">Solo una lettura attenta del testo della legge e degli allegati può fornirci tutte le informazioni utili a redigere un <strong>documento di valutazione dei rischi</strong> conforme a quanto previsto dal testo della legge.</p>
<p align="left"><a href="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2008/05/testo-unico-sulla-sicurezza-sul-lavoro.doc" title="Testo unico sulla sicurezza">Testo unico sulla sicurezza</a> (doc file)</p>
<p align="left"><a href="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2008/05/allegati-da-i-a-v.pdf" title="Allegati da I a V">Allegati da I a V</a> (pdf file)</p>
<p align="left"><a href="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2008/05/allegati-da-vi-a-xv.pdf" title="Alegati da VI a XV">Alegati da VI a XV</a> (pdf file)</p>
<p align="left"><a href="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2008/05/allegati-da-xvi-a-xxxii.pdf" title="da XVI a XXXII">da XVI a XXXII</a> (pdf file)</p>
<p align="left"><a href="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2008/05/allegati-da-xxxiii-a-li.pdf" title="da XXXIII a LI">da XXXIII a LI</a> (pdf file)</p>
<p align="left"><em>In italia ci sono circa 3 morti al giorno sul lavoro, e quasi un milione di incidenti l&#8217;anno</em>, (prendendo in prestito una frase di una canzone dei 99 posse) <em>neanche una guerra civile miete tante vittime</em>. Più che inasprire le sanzioni, occorrerebbe un monitoraggio costante dei luoghi di lavoro, accoppiato ad una promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, mostrando ai lavoratori e ai datori di lavoro, oltre ai rischi che si corrono lavorando violando le norme di sicurezza, <a href="http://www.ambienteingegnere.it/sicurezza-luoghi-di-lavoro/" title="Vantaggi derivanti dalla sicurezza sui luoghi di lavoro">i vantaggi</a> (anche in termini di produttività) che derivano a chi sceglie di promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
<p align="left">Al fine di acquisire un elevato livello di conoscenza in materia di sicurezza, segnaliamo l&#8217;ottimo</p>
<p align="left"><em><a href="http://www.ingegneria.uniparthenope.it/masters/sicurezza/" title="Master Universitario di II livello in Sicurezza sui Luoghi di Lavoro">Master Universitario di II livello in “Ingegneria della Sicurezza - Prevenzione e Protezione dai Rischi</a></em></p>
<p align="left">istituito dall&#8217;Università PARTHENOPE, Facoltà di Ingegneria - Dipartimento per le tecnologie. (NAPOLI)</p>
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		<title>Anche i Condomìni obbligati alla verifica periodica dell&#8217;impianto di terra</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 11:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ing Palmiero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza sul Lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DPR 462/01 &#8220;Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi&#8221; entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ambienteingegnere.it/wp-content/uploads/2008/02/presa-di-terra1.jpg" alt="presa di terra" /><a href="http://www.ording.li.it/phpnuke/html/leggi_decreti/dpr_462-01.pdf">Il DPR 462/01</a> &#8220;Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi&#8221; entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad <a href="http://www.attivitaproduttive.gov.it/pdf_upload/documenti/phpVMK5Q3.pdf">Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive</a> le <strong>verifiche periodiche sugli impianti di terra</strong>, sui <strong>dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche</strong> e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.Non si tratta di una novità!!!</p>
<p>In realtà, le <strong>verifiche periodiche</strong> sono obbligatorie sin dal 1955 e, fino al 23 gennaio 2002, erano affidate all&#8217; ASL /ARPA.<br />
Il Datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non effettuavano né l&#8217;omologazione, né le verifiche periodiche dell&#8217;impianto.</p>
<p>Con l&#8217;entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha ora l&#8217;obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati la verifica periodica e la responsabilità che questa venga effettuata secondo le seguenti periodicità:</p>
<p>Ogni 2 anni per:</p>
<ul>
<li>impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;</li>
<li>impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;</li>
<li>per i condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del <a href="http://www.ba.infn.it/~prevenz/10-03-98.pdf">D.M.10/03/98</a> ( altezza di gronda superiore a 24m e/o centrale termica non compartimentata )</li>
</ul>
<p>Ogni 5 anni per:</p>
<ul>
<li>impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.</li>
</ul>
<p>In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.</p>
<p>A verifica superata, l&#8217;Organismo Abilitato rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza. Nel caso la verifica dovesse dare esito negativo, si provvederà indicando al committente gli adeguamenti necessari al fine di mettere in sicurezza l’impianto e quindi gli stessi lavoratori.</p>
<p>Uno dei punti molto dibattuto nell&#8217;interpretazione della legge è se anche <strong>condomìni sono obbligati alla verifica dell’impianto di terra</strong>. La risposta è affermativa, in quanto in essi si individuano ambienti di lavoro ( D.P.R. 462/01 ). Infatti anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente <em>strictu sensu</em>, (portierato, etc) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore.</p>
<p>I tecnici operanti in questo settore hanno l&#8217;obbligo morale di informare gli amministratori, spesso restii, ad ottemperare a tale obbligo e qualora gli impianti risultassero non rispondenti alla normativa vigente ad adeguarli.</p>
<p>La sicurezza ha un prezzo molte volte esiguo, gli <a href="http://www.mortibianche.it/">infortuni sul lavoro</a> sempre troppo alto.</p>
<p><em><u></u></em></p>
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<p align="center"><em><u></u></em></p>
<p align="center"><em><u></u></em></p>
<p align="center"><em><u></u></em></p>
<p><em><u></u></em></p>
<p><font color="#0000ff"><font color="#000000"><em>Per eseguire qualsiasi <strong>verifica dell&#8217;impianto di terra</strong> rivolgiti a<strong> tecnici qualificati ed esperti</strong> nel settore<strong>, in tutta Italia con preventivi gratuiti:</strong></em></font></font></p>
<p align="center"><font color="#0000ff"><font color="#000000"><em>ENGINEER CONSULTING</em></font></font></p>
<p align="center"><em>ingegnere elettrico A. Migliaccio</em></p>
<p align="center"><em>email: <a href="mailto:ingamigliaccio@gmail.com">ingamigliaccio@gmail.com</a> - Mobile: +39 3337114356</em></p>
<p align="center"><em>ingegnere civile Luca Palmiero</em></p>
<p align="center"><em>email: <a href="mailto:ingpalmiero@gmail.com">ingpalmiero@gmail.com</a> - mobile +39 3208666129</em></p>
<p align="center"><em>email:ingamigliaccio@gmail.com</em><font color="#0000ff"><br />
</font></p>
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