presa di terraIl DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.Non si tratta di una novità!!!

In realtà, le verifiche periodiche sono obbligatorie sin dal 1955 e, fino al 23 gennaio 2002, erano affidate all’ ASL /ARPA.
Il Datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche dell’impianto.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha ora l’obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati la verifica periodica e la responsabilità che questa venga effettuata secondo le seguenti periodicità:

Ogni 2 anni per:

  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;
  • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione;
  • per i condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del D.M.10/03/98 ( altezza di gronda superiore a 24m e/o centrale termica non compartimentata )

Ogni 5 anni per:

  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.

A verifica superata, l’Organismo Abilitato rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza. Nel caso la verifica dovesse dare esito negativo, si provvederà indicando al committente gli adeguamenti necessari al fine di mettere in sicurezza l’impianto e quindi gli stessi lavoratori.

Uno dei punti molto dibattuto nell’interpretazione della legge è se anche condomìni sono obbligati alla verifica dell’impianto di terra. La risposta è affermativa, in quanto in essi si individuano ambienti di lavoro ( D.P.R. 462/01 ). Infatti anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente strictu sensu, (portierato, etc) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore.

I tecnici operanti in questo settore hanno l’obbligo morale di informare gli amministratori, spesso restii, ad ottemperare a tale obbligo e qualora gli impianti risultassero non rispondenti alla normativa vigente ad adeguarli.

La sicurezza ha un prezzo molte volte esiguo, gli infortuni sul lavoro sempre troppo alto.

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99 commenti

ezio zanon · Marzo 10, 2008 alle 3:05 pm

gli obblighi riferiti alle verifiche degli impianti di qualsivoglia settore sono sanciti da leggi , decreti, norme ecc. Dove la norma o legge sia carente si parla di vuoto normativo e le libere interpretazioni trovano supporto solo su chi non conosce l’argomento. pertanto non esiste alcun obbligo alla verifica degli impianti condominiali se non vi sono dipendenti di sorta che prestino la loro opera.

Ing Palmiero · Marzo 14, 2008 alle 1:08 pm

In effetti l’obbligo non è specificato esplicitamente della legge. Esso è sancito nelle note che il ministero delle attività produttive ha emesso nel rispondere ai quesiti posti da alcuni organismi di attestazione. Nelle note (es. Prot. 10723 del 25/04/2005, Prot.19561 del 05/04/2005, emanate dal Ministero delle Attività Produttive) si sancisce che nel condominio si configura seppure temporaneamente un luogo di lavoro, (manutenzione, pulizia..etc) per cui eventuali incidenti riconducibili a malfunzionamento dell’impianto elettrico sarebbero imputabili all’amministratore, il quale dovrebbe dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il malfunzionamento. La verifica periodica dell’impianto di terra sarebbe una prova liberatoria in tal senso.

Andrea Benedetti · Luglio 10, 2008 alle 7:51 pm

Ma un condominio deve semre rivolgersi agli Organismi abilitati ? Oppure basta un libero professionista ?

Ing Palmiero · Luglio 14, 2008 alle 10:13 am

si Andrea,
un condominio deve rivolgersi sempre ad un ente abilitato come sancito dal D.P.R. 462/01. Tali organismi devono essere abilitati all’esercizio dell’attività di verificatori degli impianti di terra dal ministero delle attivita produttive.
Se vai sul sito del M.A.P. puoi trovare l’elenco completo aggiornato.

Francesco · Settembre 28, 2008 alle 10:11 am

Grazie per il tuo interessante articolo. Sai se con la nuova legge 22 Gennaio 2008, n.37, cambia qualcosa per quanto concerne la verifica periodica degli impianti di terra?
Grazie.

ingpalmiero · Novembre 20, 2008 alle 8:18 pm

No relativamente alle terre non cambia nulla. Resta come riferimento sempre il D.P.R. 462/01.

Francesco · Gennaio 22, 2009 alle 1:57 pm

C’è però da dire che la nota che citi tu (nota 10723 del 25 febbraio 2005) del ministero è appunto una nota e, non essendo una circolare, non fa legge, bensì una mera opinione e non rende l’obbligo per i condomini operativo come, invece, sembra dal tuo articolo.

Ing Palmiero · Gennaio 27, 2009 alle 8:38 pm

Francesco, capisco la tua perplessità ma nei condomini si configura sempre un luogo di lavoro soprattutto ai sensi della nuova normativa (D.Lgs 81/08).(definizione di lavoratore e computo dei lavoratori artt. 2 e 4).
Ma se questo non dovesse ancora convincerti prova a pensare se un addetto alle pulizie o alla manutenzione dell’ascensore dovesse avere un incidente per un contatto diretto o indiretto imputabile ad un malfunzionamenteo dall’impianto di terra. Non credi che in quel caso l’amm.re in quanto committente ha la stessa resp. di un datore di lavoro?…
Inoltre una considerazione finale, laddove un unità immobiliare del condominio fosse adibita a luogo di lavoro (studi professionali o altro) come potrebbero avere la verifica dell’impianto di terra se non esiste quella condominiale?..

ingpalmiero · Febbraio 11, 2009 alle 9:13 am

In merito all’obbligo della verifica periodica dell’impianto di terra nei condomini invito tutti a leggere al seguente link.
http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza741.ashx

Valentino Pezzoni · Febbraio 19, 2009 alle 6:58 pm

Condomìni obbligati alla verifica periodica dell’impianto di terra

ho sentito la asl di bergamo, la quale mi ha espressamente indicato che la l’obbligo di verifica va attuato solo nel caso in cui il condominio assume alle sue dipendenze un portiere, un addetto alle pulizie ecc,. mentre per le imprese esterne sono soggette ad assicurazioni proprie.

Nicola Lacriola · Marzo 6, 2009 alle 5:13 pm

Su condominio Web molti amministratori chiedono se anche gli stabili dei condomini sono soggetti a a veifica ASL per l’impianto di terra. La verifica riguarda certamente i luoghi ove ci sono dei dipendenti.Ho letto anche di un controllo sui dispositivi di controllo contro le scariche atmosferiche – che significa? tenga presente che ho molta esperienza di impianti contro le scariche atmosferiche ed installazione elettriche in luoghi con pericolo di esplosione-ne ho progettati e realizzati a centinaia (lavoravo in una azienda dell’ENI e curavo la progettazione e la realizzazione degli impianti elettrostrumentali e di telecontrollo).Cosa è cambiato per i condomini a riguardo?

ingpalmiero · Marzo 9, 2009 alle 2:51 pm

I condomini a prescindere se hanno dipendenti assunti (es. portiere), si configurano come luoghi di lavoro. Pertanto sono soggetti al D.P.R. 462/01 “verifica periodica degli impianti elettrici di terra”.
Essa è ripresa anche nel D.Lgs. 81/08,nela parte relativa la sicurezza degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro.
IDEM dicasi per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
Le verifiche sono a cadenza biennale o quinquennale, in funzione del classe di incendio del luogo di lavoro ( rispettivamente alto rischio e basso rischio, come normato dal D.M. 16/02/1982). (es. sono ad alto rischi edifici con altezza in gronda superiore o uguale a 24 m o con centrale termica non compartimentata).
Spero di aver risposto alla tua domanda,in ogni caso sono disponibile per un eventuale contatto.
Saluti.

Valentino · Marzo 11, 2009 alle 9:14 pm

Mi sono informato tramite ASL,
la verifica periodica degli impianti elettrici di terra (nel Condominio) è obbligatoria solo ed esclusivamente
quando si ha un dipendente.

Andrea · Marzo 27, 2009 alle 6:17 pm

In riferimento all’ultimo post di Valentino posso aggiungere un osservazione, nel caso non fosse come dice l’asl, l’obbligo allora si dovrebbe applicare anche in ogni singolo edificio adibito a civile abitazione, anche lì ci potrebbero essere casi di manutenzione come nei condomini quindi mi sembra giusta e logica la risposta dell’ASL.

Andrea · Marzo 27, 2009 alle 6:17 pm

scusate la mia mail è menni85@tiscali.it

Manna · Marzo 27, 2009 alle 6:23 pm

In riferimento all’ultimo post di Valentino posso aggiungere un osservazione, nel caso non fosse come dice l’asl, l’obbligo allora si dovrebbe applicare anche in ogni singolo edificio adibito a civile abitazione, anche lì ci potrebbero essere casi di manutenzione come nei condomini quindi mi sembra giusta e logica la risposta dell’ASL.

ingpalmiero · Aprile 3, 2009 alle 11:39 am

Qualora la lettura dell’81/08 non convinca (definizione di lavoratore e di luogo di lavoro, ripropongo il mio quesito:
qualora un lavoratore che presta la propria opera in un condominio, resti infortunato per una causa imputabile al malfunzionamento dell’impianto di terra, chi ne è responsabile?
direi l’amministratore o il proprietario dell’immobile.
Se questi non ha fatto nessuna verifica sull’impianto, ma ha però commissionato dei lavori (rendendolo quindi luogo di lavoro) è secondo voi responsabile o no?
Io direi di SI anche se il dpr 462/01 non è esplicito, lo si evince dalla 81/08 dalle circolari del Ministero attività produttive citate e dalla giurisprudenza in materia.

Valentino · Aprile 4, 2009 alle 2:40 pm

Ing.Palmiero; ma allora a chi ci si deve rivolgere per una corretta definizione della questiona?
In quanto non vorrei spendere dei soldi inutilmente se la ASL mi conferma il contrario, stà di fatto che mi ha invitato a non farlo,e se lo facessi di mia spontanea iniziativa a non inviarle il cartaceo per l’avvenuto controllo.

Paolo · Aprile 4, 2009 alle 4:31 pm

Fate tutti confusione tra verifiche dell’impianto di TERRA (solo ed eslusivamente quello da richiedere alla ASL oppure in alternativa a scelta Organismo-Notificato)e verifiche dell’impianto Elettrico che è un’altra cosa…..Con l’aggiornamento/completamento del 37/08 avremo chiarimenti sulle verifiche.

Roberto · Aprile 14, 2009 alle 7:51 pm

Parlate tutti di verifica e non di manutenzione: fate manutenzionare regolarmente, da una ditta elettrica iscritta in camera di commercio, l’impianto di terra ed avrete ottemperato al vero obbligo normativo che hanno i condomìni, non datori di lavoro, verso gli impianti elettrici: la manutenzione. Il resto è aria fritta che appesta l’ambiente.

enzo · Maggio 5, 2009 alle 3:08 pm

A mio parere ci sono diversi buoni motivi per dire che la verifica dell’impianto di terra nei condomini NON è prevista per legge.
1) il condominio può considerarsi luogo di lavoro solo allorquando abbia un dipendente ossia un lavoratore subordinato(custode, portiere con qualsiasi forma di contratto di lavoro); in alternativa il condominio NON è un luogo di lavoro.
2) fare una verifica periodica ai sensi del 462/01 sull’impianto di terra di un condominio senza dipendenti sarebbe come fare una revisione su un’automobile senza targa. Infatti non solo non può configurarsi il datore di lavoro ma per di più tale impianto non è denunciato agli organi competenti (ISPESL e ASL), pertanto trattasi di impianto elettrico INESISTENTE (ai sensi del 462/01) sul territorio italiano. A limite, chi esegue la verifica (sbgliando) dovrebbe prima far denunciare l’impianto. Ma chi firma la denuncia in qualità di datore di lavoro?
3)Il recente DM 37/08 all’art. 6 comma 3 cita: gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’originedell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Infine va comunque detto che male non si fa se si aumenta la sicurezza in un condominio verificando l’impianto di terra esistente o realizzandone uno ove non vi fosse. Ciò comunque non è un obbligo derivante dal DPR 462/01 e quindi tale attività può anche essere svolta da tecnici abilitati (solo nei luoghi non classificabili come luoghi di lavoro)

Francesco · Luglio 9, 2009 alle 5:49 pm

Sono concorde con chi afferma che il condominio è un luogo di lavoro e pertanto soggetto al D.lgs 81/2008 e quindi al DPR 462/01. Una riflessione.. in quanti condomini non è presente l’impianto di terra? e in quanti mancano i differenziali? secondo la mia esperienza stiamo intorno al 30%. Perchè non devono essere sottoposti a controllo da parte di un organismo abilitato? L’organismo abilitato è una garanzia per il committente e per il manutentore in quanto soggetto di terza parte. Se il manutentore dell’impianto elettrico non svolge adeguatamente il proprio lavoro chi lo controlla? Se il committente non vuole eseguire gli adeguamenti normativi chi lo obbliga? E’ sempre l’organismo che emettendo il verbale definisce in modo imparziale cosa occorre fare.. ovviamente nell’interesse di tutti.

Emanuele · Luglio 21, 2009 alle 10:14 am

Propendo per l’interpretazione più logica della norma: effettuare il controllo quinquennale degli impianti da parte del condominio. La ASL a voce può dire ciò che vuole, quello che conta è, in caso di infortunio, il verbale dell’Ispettore (e relativa sentenza del giudice).
Se si folgora un manutentore del palazzo, l’amministratore come risponde in merito alla corretta gestione dell’impianto elettrico?

Ulteriore punto che non è stato approfondito: qualora ci sia commistione nell’edificio tra civili abitazioni e uffici, come si deve regolare il Datore di Lavoro dell’ufficio?

mirko bognanni · Luglio 29, 2009 alle 2:46 pm

ho letto tutti i messaggi. sono un perito industriale iscritto all’albo e progetto impianti elettrici. sono d’accordo anch’io sul fatto che un condominio non deve far verificare l’impianto di terra da un Organismo abilitato ai sensi del D.P.R. 462/01 se non ha dipendenti diretti. inoltre se non ha dipendenti non vi è neanche richiesta di omologazione dell’impianto di terra presentata all’ARPA e all’ISPESL. cosa richiede quindi un Organismo al momento della verifica? in base al D.Lgs. 81/08 nella definizione di Lavoratore e Datore di Lavoro non mi pare che si trovi applicazione se non vi sono dipendenti. Allora a questo punto anche un proprietario di immobile che fa fare dei lavori in casa propria ad una impresa esterna deve far verificare l’impianto di terra da un Organismo? non mi sembra proprio!!!! Dove non ci sono dipendenti l’amministratore può fare verificare il proprio impianto (ed è bene che lo faccia) da un Professionista iscritto all’albo e con le tempistiche indicate consigliate nella CEI 64-8/6 e guida CEI 0-10 che indicano ad esempio 10 anni. UN IMPIANTO E’ OMOLOGATO, IN QUESTO CASO, CON LA DICO (O LA DIRI IN ALCUNI CASI) E L’AMMINISTRATORE HA SVOLTO IL PROPRIO COMPITO. a creare confusione è stato un parere del Ministero, ma ripeto è solo un parere e non legge. Quando sarà emanata la legge “SUL FASCICOLO DEL FABBRICATO” allora se ne potrà parlare, ma a mio giudizio perf ora si tratta solo di manutenzione e gli organismi hanno competenza solo negli ambiuenti di lavoro ove ci sono dipendenti diretti, e che sono denunciati alle ASL/ARPA e all’ISPESL.

matteo · Settembre 11, 2009 alle 11:54 am

Salve,
facendo parte anch’io di un Organismo abilitato ad effettuare le verifiche secondo il 462/01 volevo dire la mia a riguardo.

“”Il Condomìnio, se non ha dipendenti, NON è obbligato a fare eseguire tale verifica periodica.””

Ma…(in Italia c’è sempre un ma)..sono d’accordo con chi consiglia di effettuarla lo stesso in quanto male non fa (anzi..).
Ma solo di consiglio si tratta, basato sul “parere” del Ministero:
d’altronde si ha a che fare con la sicurezza della vita delle persone.

Se all’interno dello stabile ci fossero attività commerciali (frequente) allora sarà loro obbligo effettuare tale verifica sul loro impianto.

Ing Palmiero · Settembre 29, 2009 alle 5:43 pm

Laddove la norma non è chiara è la giurisprudenza a fare legge.
Ripropongo il seguente link http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza741.ashx riportante una condanna ai danni di un amministratore di condominio.
In essa si evince chiaramente l’orientamento della legge, cioè quello di dimostrare che si è fatto di tutto per tenere in sicurezza un luogo di lavoro. Su tale definizione (luogo di lavoro) vi invito a leggere il D.Lgs 81/08 testo unico sulla sicurezza, vedrete che non è necessario che vi sia un rapporto di lavoro dipendente afffinchè si possa identificare un luogo di lavoro.

Nicola · Dicembre 17, 2009 alle 7:14 pm

Riprendo la discussione dal link dell’ing.Palmieri. In quella sentenza si legge chiaramente che l’infortunio è capitato al custode (quindi dipendente del condominio).
Poi un’altra osservazione: se dimostrodi aver fatto verificare l’intero impianto elettrico condominiale e non solo l’impianto di terra, dall’elettricista di fiducia con tanto di fattura, relazione e pagamento misembra di aver ottemperato alla responsabilità del bene in custodia

Enrico Colazingari · Gennaio 11, 2010 alle 8:09 pm

Più che un commento vorrei porre un quesito inerente il tema trattato.
Sono proprietario di un negozio, realizzato nel 1985,che mi accingo ad affittare per la prima volta. Il negozio verrà gestito da una sola persona, per quanto riguarda l’impianto elettrico e quello di messa a terra, come proprietario, cosa debbo fornire al conduttore del negozio.
Cordiali saluti.
Enrico Colazingari

matteo · Febbraio 1, 2010 alle 7:48 pm

@Enrico:
una DI.RI. (dichiarazione di rispondenza) in quanto l’ impianto anteriore alla 46/90. Il tecnico che la redigerà noterà se tutto è a norma o se mancherà qualcosa, nel qual caso Lei provvederà a fornire tutto il necessario per rendere l’impianto a norma.

matteo · Febbraio 1, 2010 alle 8:00 pm

@condominio sì vs. condominio no:
rimango convinto della mia tesi (e di molti altri) che non esiste ad oggi l’obbligo di verifica nei condomini senza dipendenti. Certo che tutti siamo d’accordo che sarebbe meglio effettuare verifiche periodiche ma: non essendo un vero luogo di lavoro, non abbiamo l’impianto denuciato all’ispesl; molto probabilmente ci troveremmo davanti un impianto senza terra, o magari a terra sulle condutture dell’acqua o del gas (vi assicuro che mi è già capitato). Inoltre non vedo perchè non potrebbe bastare quello descritto da “Nicola” appunto perchè impianto non oggetto di obblighi secondo il dpr 462/01. Certo più si fa e meglio è…

Ing Palmiero · Febbraio 12, 2010 alle 4:41 pm

ti rispondo che è il D.Lgs 81/08 ad aver cambiato le cose.
Infatti oggi il condominio è ai sensi dell’81/08 è un luogo di lavoro. Anche in assenza di dipendenti, nel condominio si alternano a vario titolo ditte per la mnutenzione dello stabile e degli impianti ad esso asserviti. L’amm.re (datore di lavoro) è obbligato (ai sensi del D.Lgs 81/08) a mantenere i luoghi di lavoro in sicuerezza. A ciò aggiungi quanto prescritto dall’art. 86 comma 1 che dice “1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche’ gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”
dunque oltre all’obblido del 462/01 chiramente il normatore fa riferimento ad ulteriori obblighi di manutenzione secondo le di buona tecnica, rimandando alla normativa specifica di sicurezza elettrica (D.M. 37/08 art. 8/2).
Sono d’accordo con te sul fatto che i condomini (luoghi di lavoro) devono denunciare l’impianto di terra all’ISPESSL, questo che una volta non era un obbligo, lo diventa oggi alla luce del/81/08.

Per. Ind. Paolo Sironi · Aprile 22, 2010 alle 2:16 am

Mi inserisco nella discussione proponendo la posizione, a mio modo di vedere ripsettosa della legge e dei compiti da essa attribuiti, del Collegio dei Periti Industriali e Laureati de Milano che recita:
“Il D.P.R. n. 462/01 ha lo scopo in quanto regolamentare
i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi
con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro (Gli ambienti di lavoro sono un’altra cosa).
Tali verifiche hanno una cadenza periodica stabilita dal datore di lavoro (non da altri) e il loro
onere è a carico di quest’ultimo.
In particolare, si evidenzia che:
• la verifica prevista dal D.P.R. n. 462/01 deve essere intesa solo come vigilanza da parte dello Stato della sussistenza di alcune condizioni di sicurezza nei luoghi
di lavoro. Non va intesa, invece, come la garanzia dell’esistenza e del mantenimento delle effettive
condizioni di sicurezza che discendono da quanto
previsto dall’art. 6 del D.M. 37/08 e, ove applicabile,
dall’art. 86, commi 1 e 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.(è dal rispetto di tali obblighi che il magistrato potrà stabilire le eventuali responsabilità in caso di infortunio);
• gli impianti non soggetti alle disposizioni del D.P.R. n. 462/01 (eserciti quindi in assenza di datore di lavoro e di trasmissione della DDC o ex Modello B) non possono essere oggetto di vigilanza da parte degli enti di cui sopra poiché tale attività si
configurerebbe come consulenza, espressamente vietata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
I professionisti iscritti agli albi, nell’ambito delle proprie
competenze, hanno la facoltà e l’esperienza di supportare il responsabile dell’esercizio dell’impianto ed effettuare le
verifiche obbligatorie per la manutenzione (previste dall’art. 6 del D.M. 37/08 e, ove applicabile, dall’art. 86, commi 1 e 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). Essi sono la figura chiave che può garantire al titolare dell’esercizio degli
impianti la sussistenza e l’effettivo grado di sicurezza delle installazioni nel tempo di vita dell’impianto, indicando
anche gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente. In ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08, essi possono coadiuvare il datore di lavoro nella redazione della valutazione del rischio legata alle installazioni e nella redazione del piano di manutenzione”.
Credo non ci sia più nulla da aggiungere; non luogo di lavoro (ossia datore di lavoro) no 462/01.
Per maggiori info:
http://www.periti-industriali.milano.it/segreteria/Inserto_Milano1-10.pdf

Maurizio · Giugno 9, 2010 alle 11:07 am

Salve,
ho ancora un dubbio in merito alla questione già largamente trattata.
Un condominio ha alle proprie dipendenze un custode (e quindi è sicuramente configurabile come luogo di lavoro) e l’amministratore ha provveduto alla denuncia dell’impianto di messa a terra e alle relative verifiche periodiche.

Uno studio professionale (con dipendenti) interno al condominio, oltre alla dichiarazione di conformità/corrispondenza del proprio impianto elettrico ha altri obblighi in merito alla messa a terra o è sufficiente la verifica periodica dell’intero condominio?

Grazie.
Saluti

Ing Palmiero · Giugno 10, 2010 alle 12:21 pm

Lo studio professionale si configura a sua volta come un luogo di lavoro. Deve dimostrare che il suo impianto di terra è conforme a quanto previsto dal D.P.R.462/01. Ciò significa che oltre alla verifica di terra condominiale deve fare anche la verifica di terra del proprio impianto elettrico, cioè dimostrare che l’impianto è collegato al conduttore di terra correttamente.Ogni luogo di lavoro (quindi ogni datore di lavoro)è obbligato a dimostrare la sicurezza elettrica del prprio impianto. L’esempio che ci esplicita meglio il concetto è: immaginate che l’impianto di terra condominiale funzioni perfettamente (a norma dpr 462/01)mentre l’impianto di terra del luogo di lavoro interno al conddominio (es. studio prfessionale) sia disconnesso alla terra. Potrebbero verificarsi incidenti che sarebbero imputabili non all’amm.re, ma al datore di lavoro dello studio che non ha provveduto a verificare la continuità del proprio impianto.
Spero di essere stato esauriente.

Per. Ind. Paolo Sironi · Giugno 17, 2010 alle 7:38 pm

Certo che l’espressione “’impianto di terra condominiale funzioni perfettamente (a norma dpr 462/01)” è proprio la testimonianza che è difficile fare sicurezza in questo paese. Io mi sarei aspettato una frase del tipo “impianto di terra condominiale funzioni perfettamente (in modo confeorme alla regola dell’arte). E’ triste l’espressione a norma DPR 462/01. La sicurezza si fa coi controlli periodici del datore di lavoro e non con la vigilanza dello Stato.

ing. Alfredo Striccoli · Agosto 3, 2010 alle 6:32 pm

Secondo Voi le Banche e le Farmacie sono soggette a verifica biennale o quinquennale?

Ing Palmiero · Agosto 4, 2010 alle 2:53 pm

Occorre sapere se l’attività è ad alto o basso rischio incendio ai sensi del D.M. 10/03/1998. Se è ad alto rischio incendio la verifica è biennale, altrimenti quinquennale.

IspettoreGadeget · Agosto 29, 2010 alle 9:07 pm

@ Ing. Alfredo Striccoli
Banche: ved. D.M. 10/03/1998
Farmacie: presente elettromedicale o no? se si, diventa locale medico quindi 2 anni.. se no, è ambiente “ordinario” quindi 5 anni.
L’apparecchio a pressione alimentato a rete (220V) non a batterie, come lo trattate? E’ nell’elenco “elettromedicali” o no?

A voi l’ardua sentenza..

Buona serata

IspettoreGadeget · Agosto 29, 2010 alle 9:09 pm

errata corrige, <>

matteo · Ottobre 5, 2010 alle 9:17 am

Dipende che funzione ha questo apparecchio a pressione: non avendolo definito potrebbe essere di tutto (ad esempio una idropulitrice, naturalmente scherzando).

Renato Micali · Ottobre 27, 2010 alle 9:06 pm

Ciao a tutti

Ho un box auto in un fabbricato interrato avente due piani sotteranei anno di costruzione 2005. Sono circa 50 box auto in tutto (per piano 25 box). La mia domanda consiste se l’amministratore di Condominio ha l’obbligo di incaricare questi organismi preposti ad effettuare laa verifica dell’impianto di messa a terra. E poi questa verifica ogni quanti anni deve essere effettuata? Due o Cinque anni?
Grazie

Renato

Ing Palmiero · Novembre 9, 2010 alle 12:20 pm

SI, il condominio è obbligato alla verifica periodica dell’impianto di terra. Nel caso suo si tratta di autorimesse (attività ad alto rischi incendio) per cui la verifica è biennale.

matteo · Novembre 17, 2010 alle 3:01 pm

Salve, vorrei chiedere se qualcuno sa che corsi bisogna frequentare o meno per poter effettuare le verifiche sugli elettromedicali per studi medici, estetisti, ecc..

matteo · Novembre 17, 2010 alle 3:08 pm

Inoltre, è veramente obbligatoria la verifica sugli elettromedicali o solo un “buon consiglio”? quali sono i riferimenti normativi del caso?

Grazie

Francesco · Novembre 18, 2010 alle 5:59 pm

Un caso normale ma di non immediata interpretazione: il condominio ha più di una messa a terra (una per ogni vano scala ed una per il piano interrato con più di 9 posti auto).La verifica è obbligatoria ogni 5 anni per i vani scala ed ogni 2 per l’autorimessa, oppure ogni 2 anni per tutto? Grazie

Ing Palmiero · Novembre 22, 2010 alle 12:04 pm

Si..ogni 5 anni per i vani scala ed ogni due anni per le autorimesse.

ettore · Novembre 27, 2010 alle 4:55 pm

un negozio all’interno di un centro commmerciale, con impianto elettrico privo di contatore, deve far controllare la terra a norma 462 o solo il corretto funzionamento?

Ing Palmiero · Dicembre 3, 2010 alle 2:30 pm

ogni luogo di lavoro è soggetto alla verifica dell’impianto elettrico di terra. Se il negozio insiste in un centro commerciale e non ha una propria messa a terra, allora basta verificare la continuità del cavo di terra con la messa a terra del centro. Ovviamente il datoree di lavoro deve avere tra la propria documentazione una copia della verifica periodica dell’impianto di terra dell’intero centro.

Luisa Prado · Gennaio 25, 2011 alle 6:10 pm

Vorrei sapere un metodo molto semplice (alla portata di tutti) per verificare in casa la continuità della messa a terra e qual é lo strumento da usare.
Grazie
Prado

Ing Palmiero · Febbraio 2, 2011 alle 12:34 pm

Car Luisa per farlo devi dotarti di uno strumento in grado di verificare la continuità e il tempo di intervento del differenziale. Non è difficilissimo ma neanche proprio facilissimo. Comunque ci sono moltissimi tecnici elettricisti che sanno verificare la continuità della messa a terra.

ing. matteo · Marzo 14, 2011 alle 6:28 pm

X Luisa: basta avere un tester e, per essere alla portata di tutti, col “cicalino”, così riesci a capire se c’è continuità da una presa all’altra sentendo il classico “beep”. più semplice di così..naturalmente si tratta di metodo come tu richiedevi semplice semplice per analizzare l’impianto in prima battuta. segue indicazione di ing. Palmiero per le analisi più approfondite.

Michela · Maggio 5, 2011 alle 9:50 pm

segnalo il sito di cui sopra, http://www.cadutisullavoro.it dati sconcertanti con tanti morti tutti i giorni solo per portare un pezzo di pane a casa

ezia peloni · Maggio 11, 2011 alle 6:30 pm

Buonasera,
vorrei sapere se la messa a terra del condominio deve essere messa a disposizione al’interno dell’unità abitativa o solo sul vano scale e deve essere poi il condomino a preoccuparsi di collegarla con l’appartamento.

Grazie

Marco · Ottobre 26, 2011 alle 2:49 pm

Vorrei gentilmente sapere se un medico dentista che lavora esclusivamente da solo, senza alcun tipo di collaboratore o lavoratore subordinato, nemmeno saltuario, e che esegue da solo mensioni di pulizia, segreteria è soggetto alla verifica dell’impianto di terra ai sensi del spr 462/01 ? grazie

Luca · Novembre 2, 2011 alle 7:15 pm

Ciao Marco, il DPR 462/01 obbliga il datore di lavoro ad eseguire la verifica periodica dell’impianto di terra. Da quanto scrivi per te non dovrebbe configurarsi l’obbligo in quanto non hai dipendenti ne stagisti ne collaboratori presso il tuo studio (la definizione di lavoratore in stricto sensu è stata estesa del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Tuttavia sarai obbligato comunque alla verifica periodica degli apparecchi elettromedicali e tutti gli obblighi in materia di sicurezza che derivano dal tipo di attività svolta in campo medico.
Ciao

Marco · Novembre 22, 2011 alle 4:16 pm

Grazie Luca, infatti sono obbligato alla verifica sia delle apparecchiature elettromedicali sia dell’impianto elettrico dei locali ad uso medico.

Vincenzo · Novembre 28, 2011 alle 6:08 pm

Salve,
in un condominio che ha l’obbligo quinquennale di verfica periodica DPR 462/01, se lo stesso ha nei piani interrati dei garage, quindi autorimesse, la verifica diventa periodica? tecnicamente come si sdoppia l’impianto di terra dell’intero condominio? non diventa quindi l’intero stabile soggetto a verifica biennale?? se è a rischio esplosione l’interrato a sua volta diventerebbe a rischio anche tutto ciò che c’è su dell’autorimessa (quindi piano terra e cosi via a salire) Chiedo a voi tutti è giusto o no??
e se c’è uno studio medico nel condominio diventa biennale la verifica dello stesso condominio??

Ing Palmiero · Dicembre 5, 2011 alle 5:01 pm

Dunque Vincenzo:
– se nel condominio c’è un’autorimessa e non è compartimentata secondo le vigente norme antincendio, allora anche tutto il condominio è soggetto a verifica dell’impianto elettrico di terra biennale.
– le attività che possono svolgersi negli appartamenti fanno capo ai propri datori di lavoro. i quali provvederanno autonomamente ad eseguire la verifica del proprio impianto di terra con la cadenza che gli compete secondo il 462/06. Devo dire che apri una bella parentesi: in effetti uno studio medico pur facendo la propria verifica con cadenza biennale, insistendo in un condominio soggetto per esempio a verifica quinquennale, non garantisce lo standard che la norma impone. In questo caso il datore di lavoro dello studio medico potrebbe essere sanzionato. Dovrebbe, a proprio carico provvedere alla verifica biennale de lcondominio, dandone comunicazione all’amm.re.

davide · Dicembre 26, 2011 alle 2:24 pm

Salve a tutti…
ho letto tutti i commenti di questo post e vorrei chiedere una consultazione ;
io vivo in un condominio di 6 unita di 3 piani (quindi alto meno di 24 m dalla grondaia .. se ho capito bene) di cui 4 unita sono pensionati quindi sono quasi sempre a casa
non abbiamo nessun dipendente (portiere, ecc) abbiamo solo una agenzia di pulizie esterna che non usufruisce di apparecchi elettrici.
siccome abbiamo un amministratore che secondo me e anche secondo tutti gli altri condomini fa il “furbetto” vorrei sapere se siamo obbligati a pagare una “verifica impianto messa a terra” di 168 € e ci aggiungo anche una “verifica potabilita acque” (dgs31/2001) di 144 € mai eseguite cioè che ( a detta dei condomini pensionati che sono sempre a casa) nessuno è venuto a “controllare” e verificare sia la messa a terra che la potabilita delle acque…

vorrei sapere se ci sta ” truffando” oppure si sta solo cautelando…

Avrei bisogno di un “amministratore” a cui posso rivolgere alcune mie delucidazioni
la mia email e dadoda@live.it

Vi ringrazio anticipatamente e Vi porgo i migliori auguri

Davide O.

Ing Palmiero · Gennaio 2, 2012 alle 4:10 pm

Caro Davide, in realtà il DPR 462/01 obbliga i datori di lavoro ad eseguire periodicamente la verifica dell’impianto di terra. Nel tuo caso anche non essendoci dipendenti è buona norma eseguira comunque la verifica periodica a cura di un organismo abilitato presso il inistero delle attività produttive con rilascio del verbale. Ciò in quanto avvicendandosi nel condominio altre ditte, potrebbero verificarsi incidenti connessi con malfunzionamenti dell’impianto elettrico. Qualora ciò accadessi, l’amm.re avrebbe fatto tutto il possibile per gestire e manutenere l’impianto elettrico nel modo migliore.
Riassumendo, obbligo NO buona norma farlo SI.
Riguardo alla verifica della potabilità delle acque non ne sono informato, ma a me non risulta che si faccia a cura dei condomini, deve essere fatta dall’ente gestore della rete idrica.
Spero di esserti stato d’aiuto.

davide · Gennaio 13, 2012 alle 9:50 am

la ringrazio molto ing. Palmiero ..

angelo · Febbraio 23, 2012 alle 12:28 pm

salve a tutti,
in merito a questa discussione, vorrei chiedere se possibile.. di ricevere tramite mail o link, il parere che ha espresso il Ministero in merito a questo argomento.
A cui qualcuno ha fatto riferimento.

ringrazio in anticipo tutti

Marco Cavallini · Febbraio 27, 2012 alle 11:06 am

Egr. Ing. Palmiero,
vedo che con l’ultimo post ha finalmente centrato il problema obbligo no, convenienza reale (non direi buona norma) per l’Amministratore SI.
Nel caso contrario il supporre condominio uguale posto di lavoro dove operano (o possono operare) ditte esterne potrebbe condurre correttamente a sostenere che le verifiche sono necessarie anche per il condomino che fa effettuare lavori elettrici nel proprio appartamento in quanto la presenza di lavoratori rendi il luogo posto di lavoro e quindi obbligatoria la verifica degli impianti di terra.

Saluti

Luca · Febbraio 28, 2012 alle 10:45 am

Buon giorno,
ho letto diverse discussioni sull’argomento ma non sono ancora risucito a dare un risposta al mio caso. Vivo in un palazzo dove l’impianto elettrico è stato effettuato (probabilmente all’epoca della costruzione) prima del 1990. Non esiste un impianto di messa terra, io personalemtne ho rifatto l’impianto elttrico di casa a norema e certificato qualche anno fa ma la mia terra è lì volante non scarica da nessuna parte. Abbiamo chiesto all’amministratore non tanot di mettere an orma l’impianto condominiale ma almeno di mettere la messa a terra. La sua risposta è stata negative in quanto sostiene di non essere obbligato a farlo….. qualcuno riesce a chierirmi meglio l’alrgomento?
Grazie tante per voatro gentile riscontro

Per. Ind. Paolo Sironi · Febbraio 29, 2012 alle 3:06 pm

Ribadisco con forza quanto già affermato in precedenza:
le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 sono proibite (non consigliate) nei luoghi che non siano luoghi di lavoro (ossia con datore di lavoro). E’ espressamente vietato dal Ministero competente.
Quello che è obbligatorio per Legge sono le verifiche manutentive in tutti gli ambiti regolamentati dal DM 37/08; tali verifiche sono anche più complete di quelle previste dal 462/01 dovendo esse analizzare tutti i rischi.
Per maggiori info:
http://www.periti-industriali.milano.it/segreteria/Inserto_Milano1-10.pdf

Carlo Silvestri · Marzo 1, 2012 alle 6:51 pm

Gentile Sig. Marco Cavallini,
io sono un geometra libero professionista che svolge una parte della sua attività in qualità di amministratore di condominio.
Leggere nelle sue righe una convenienza dell’amministratore è abbastanza antipatico per questo semplice motivo.
Lei ha la vaga idea di quali siano le responsabilità in sede civile e penale per un amministratore di condominio in caso di infortunio di un terzo o di un fornitore di servizi?
In caso di incidente chi crede che la magistratura vada a indagare, l’amministratore o Marco Cavallini in qualità di condomino che magari ha votato contrario in un’assemblea dove si discuteva di fare una verifica degli impianti?
Non conosco il suo caso specifico nè il suo amministratore ma sarebbe opportuno che ci si chiedesse se l’amministratore, a volte, sia una persona che svolge il proprio compito nell’interesse dei condomini e non suo proprio.
Crede che una causa in sede civile o penale sia a carico del condominio o dell’amministratore qualora si verificasse un sinistro?
Mi piacerebbe sentire la sua opinione in merito.
Buonasera

Luca · Marzo 2, 2012 alle 9:56 am

Grazie molte per il riscontro, Perdonate la mia quasi totale incompetenza sull’argomento. Provo con una domanda più diretta. Avendo di recente effettuato un nuovo impianto elettrico a norema e certificato nel mio appratamente, che senso ha tutto questo se poi il condominio non ha uno scarico a terra? Che veriviche posso chiedere all’amministratore del condominio per un impianto elettrico condominiale effettuato prima del 1990?
Granzie ancora perl a vostra pazianza e assistenza

Per. Ind. Paolo Sironi · Marzo 6, 2012 alle 5:15 pm

Ciao Luca, provo a risponderti così: gli impianti elettrici non soggetti alle disposizioni del D.P.R. n. 462/01 (eserciti quindi in assenza di datore di lavoro e di trasmissione della DDC o ex Modello B) sono comunque soggetti alle verifiche obbligatorie per la manutenzione previste dall’art. 6 del D.M. 37/08. I professionisti iscritti agli albi, nell’ambito delle proprie competenze, hanno la facoltà e l’esperienza di supportare il proprietario dell’impianto (amministratore)nell’espletamento delle verifiche. Essi possono garantire la sussistenza e l’effettivo grado di sicurezza delle installazioni nel tempo di vita dell’impianto, indicando
anche gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Ing Palmiero · Marzo 7, 2012 alle 11:26 am

Apprendo con soddisfazione che il dabattito è vivo e partecipato. Voglio sottolineare a tutti i partecipanti che il fulcro della nostra discussione è la definizione di luogo di lavoro e datore di lav oro. Non so quanti di voi sono a conoscenza che c’è una giurisprudenza che ha più volte condannato l’amm.re di condominio che non ha eseguito la manutenzione dell’impianto elettrico per infortuni occorsi a personale NON dipendente del condominio, ma che operava su richiesta dell’amm.re. Poi dire che addirittura è VIETATA la verifica di impianto di terra ai sensi del DPR 462/01 nei condomini mi sembra veramente eccessivo. L’amm.re non datore di lavoro, decide, sempre ottemperando agli obblighi della 37/08 di eseguire anche una verifica periodica (prevista dalla legge ma nn obbligatoria) dell’impianto di terra. A sostegno della sua corrretta manutenzione degli impianti.

Luca · Marzo 9, 2012 alle 9:56 am

Grazie tante per i riscontri e per l’interessante discussione sviluppata. Ora io non essendo un addetto ai lavori ma un semplice “utante” ho difficolta nel capire bene alcuni aspetti. Appurato che io pur avendo effettuato un impianto elettrico nel mio appartamente in base alle tutte le norme di legge vigenti e certificato NON HO LO SCARICO A TERRA perchè il mio condominio non ce l’ha e l’amministratore sostiene di non essere obbligato ad effettuarlo! Perdonatemi ma lo trovo di un’assurdità allucinante! Comunque gli ultimi due interventi chiarificatori mi pare si contraddicano l’un l’altro. Leggo in quello postato dal Per. Ind. Paolo Sironi: ” gli impianti elettrici non soggetti alle disposizioni del D.P.R. n. 462/01 (eserciti quindi in assenza di datore di lavoro e di trasmissione della DDC o ex Modello B) sono comunque soggetti alle verifiche obbligatorie per la manutenzione previste dall’art. 6 del D.M. 37/08″ mentre cito dalll’intervento dell’Ing Palmiero “L’amm.re non datore di lavoro, decide, sempre ottemperando agli obblighi della 37/08 di eseguire anche una verifica periodica (prevista dalla legge ma nn obbligatoria) dell’impianto di terra. A sostegno della sua corrretta manutenzione degli impianti.”

Grazie ancora e saluti.

elio garrappa · Marzo 16, 2012 alle 12:45 am

Spett. ing Palmieri
All’inizio dell’anno ho acquistato un magazzino che prima era un attività (latteria). Per anni è rimasto inattivo, circa due anni fà andava in vendita un appartamento nel condominio con la clausa dell’acquisto del magazzino in questione. Il proprietario non ha mai fatto nessun lavoro visto che gli sarebbe rimasto come deposito essendo fornito di acqua-luce-gas. Nel prendere possesso di questo ambiente, notavo la completa assenza della messa a terra del sopra indicato. Il 20 di febbraio ho mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno, domandando che, in base alla legge 46/90, mi venisse portata la terra un prossimità dell’utenza. A tuttoggi non ho ricevuto risposta. Come devo comportarmi con questa amministrazione? visto che è una normativa dell stato. La ringrazio per la Sua pazienza nel’leggere questa email. Confido di una risposta. Grazie

Ing Palmiero · Marzo 19, 2012 alle 4:59 pm

Gentile Elio, occorre sapere se il condominio ha un impianto di terra. Se esso ne è dotato, l’amministratore deve fornire ” la terra” anche a lei almeno in un punto dell’appartamento. Qualora non ne fosse dotato, allora l’amministratore deve adeguare il prima possibuile l’impianto elettrico ai sensi dell’ex 46/90 oggi DM 37/08. In ogni caso glilo comunica per iscritto. Se persiste il suo silenzio, si rivolga ad un legale, saprà indicarle il modo migliore per iricsolvere il problema.
Grazie a lei per leggere il mio webmagazine. Cordialità.

michele · Marzo 23, 2012 alle 9:06 am

Salve a tutti, intervengo anche io nella discussione, con due domande:

-1) non ho ancora capito se il condominio ha oppure no l’obbligo di avere la messa a terra. Lasciamo perdere l’obbligo di comunicarlo all’asl o ad altri enti ; lasciamo perdfere se è luogo di lavoro oppure no; ma questo benedetto obbligo di avere la messa a terra, oggi, nel 2012, esiste oppure no? (A me parrebbe davvero strano che, al giorno d’oggi, sia possibile , in un condominio, avere un impianto elettrico che non preveda la messa a terra; però magari è proprio così? boh?)

-2) si è parlato di giurisprudenza che ha condannato l’amministratore per incidenti occorsi a lavoratori non dipendenti del condomini; si potrebbe avere qualche link?

Grazie a chi vorrà rispondere 🙂

Antonio Zorco · Aprile 9, 2012 alle 9:26 am

Da tutto quanto sopra dibattuto, emerge chiaramente una cosa: nessuno è riuscito a dissipare il dubbio sull’applicabilità o meno del DPR 462/01 ai condomìni senza dipendenti diretti. Quando la legge fa emergere dubbi interpretativi ed offre ampi margini di discrezionalità (come quasi tutte le leggi italiane), tutto è possibile; ogni interpretazione può essere vera o falsa; è vero tutto ed il contrario di tutto. In moltissimi ambiti, alcuni anche più delicati di questa discussione, la Magistratura, nei suoi tre gradi di giudizio, ha smontato e completamente ribaltato interpretazioni che apparivano fino al giorno prima come veri e propri dogmi.
Ora, ipotizziamo che si verifichi un infortunio in ambiente condominiale, e ci metta il naso, come è ovvio, il magistrato. Chi sa dirmi a priori, con assoluta certezza, come quest’ultimo interpreterà la norma, ovvero, si formerà in lui il convincimento (sostenuto in ciò anche dal parere del Ministero dello Sviluppo Economico) che il condominio, sebbene senza dipendenti diretti, sia comunque da considerare un “luogo di lavoro” (e quindi riterrà doversi applicare il 462/01), oppure deciderà per la non equiparazione a luogo di lavoro (con esclusione quindi del 462/01)? Nessuno può oggi saperlo.
Io, se fossi un amministratore, nel dubbio, mi coprirei le spalle e farei fare le verifiche: primo, perché il costo, spalmato fra i singoli condòmini, è davvero irrisorio, ma soprattutto perché, così facendo, mi metterei al sicuro da eventuali, possibili responsabilità penali che, se emergessero in sede giurisdizionale, non ci sarebbe santo che me le potesse cancellare.
Grazie per l’attenzione.

Leda · Aprile 10, 2012 alle 10:50 pm

Scusate, leggevo la vostra discussione e vorrei un parere. Ho acquistato un appartamento costruito a metà degli anni 80 e con un impianto elettrico da rifare a causa della cattiva manutenzione dei vecchi proprietari. L’elettricista mi ha informata che per legge senza messa a terra non potrà rilasciarmi le giuste certificazioni. Ora leggo che la messa a terra non è obbligatoria in un condominio senza dipendenti e che quindi l’amministratore e gli altri condomini potrebbero rifiutarmi i lavori necessari per mettere a norma l’impianto! Ma è assurdo! L’elettricista non mi aggiusta l’impianto elettrico se non può collegarmi a terra ma la stessa legge non obbliga il condominio a mettersi in regola in tal senso! E io che faccio? Tengo le vecchie prese rotte e i cavi volanti per casa creando pericolo per me e i miei vicini?!? Ma questa è una lacuna tremenda! In pratica finchè tengo invariato un impianto allucinante sono in regola e appena lo faccio aggiustare sono “fuori legge” mentre in tutto ciò vicini e amministratore possono lavarsene le mani! Deve pur esserci un organo competente a cui rivolgersi, qualcuno che venga in casa mia, veda i buchi nei muri da cui passano i cavi e obblighi il condominio a farmi mettere in regola un impianto che in fututo potrebbe essere pericoloso per tutti! Ho un mutuo, se mi rivolgessi alla banca o alle varie assicurazioni loro potrebbero pretendere la messa a terra del palazzo? Insomma, cosa deve fare chi è nella mia situazione? Non sarò mica l’unica in Italia a trovarsi così, fra l’incudine e il martello???
Grazie a chi saprà rispondermi!

Ing Palmiero · Aprile 16, 2012 alle 10:43 am

Cara Leda, il dibattitto acui ti riferisci (obbligo dei condomini che non hanno dipendenti) si riferisce alla verifica periodica dell’impianto di terra, non all’obbligo di avere la messa a terra condominiale.
Essa è obbligatoria per tutti gli impianti elettrici in conformità al DM 37/08, per cui chiama il tuo amm.re (il quale dovrebbe già aver provveduto) e digli di provvedere a darti la terra condominiale.
Spero di esserti stata d’aiuto.
ing. Luca Palmiero

Luca · Aprile 18, 2012 alle 8:55 am

Leda io sono nella tua stessa identica situazione ….ho rifatto completamente nuovo e a norma l’imnpianto elettrico nel mio appartamento ma manca la terra condominiale alla quale potermi collegare. L’amministratore dice di non essere obbligato a metterla perchè pare non sia obbligarotorio per gli stabili costruiti prima del 1990…… pare che il DM 37/08 non imponga quest’obbligo agli amministratori. NON RIESCO A TROVARE NESSUNO CHE RIESCA A DARE UNA RISPOSTA DEFINITIVA……O FORSE IO NON RIESCO A TROVARLA. Leda se trovi qualche notizia in più fammi sapere io sono interessato …..

Grazie e ciao.

davide · Aprile 25, 2012 alle 5:53 pm

sono Davide e abito in un condominio di 6 appartamenti e 3 piani (quindi,credo,con altezza di gronda di molto inferiore ai 24 mt),senza centrale termica (i riscaldamenti sono tutti autonomi), senza autorimesse sotterranee(sono esterne,in un fabbricato separato costruito nel 1994)e senza ascensore. L’impianto elettrico delle parti comuni è stato rifatto nel 1995,con dichiarazione di conformità 46/90.Vorrei sapere dall.ing.Palmiero se un condominio come questo rientra nella categoria “ad alto rischio d’incendio”,visto che l’amministratore fa effettuare la verifica di messa a terra del suddetto impianto ogni 2 anni come se lo fosse. Grazie.

P.S. La verifica,affidata ad una ditta abilitata,ci costa 200euro + iva,che diviso 6 fa 40 euro ciascuno,che non mi pare un costo “irrisorio” come qualcuno lo ha definito.

Antonio Zorco · Maggio 3, 2012 alle 8:34 am

Rispondo all’Ing. Palmiero, ed indirettamente a Leda e a Luca, per dire che i due argomenti, ossia:
1)l’obbligatorietà dell’impianto di messa a terra nei condomini (D.M. 37/08)
2)l’obbligo di verifica periodica del medesimo (D.P.R. 462/01)
solo apparentemente sono disgiunti.
E’ vero quanto afferma l’ing. Palmiero circa l’obbligatorietà dell’impianto di terra nelle parti comuni del condominio, poichè il D.M. 37/08 esclude tale obbligo SOLO PER LE UNITA’ ABITATIVE costruite ante 1990 (laddove è sufficiente un differenziale da 0.03 A), ed è difficile peraltro ipotizzare che le parti comuni del condominio (vano scala, centrali termiche, garage, ascensori ecc. ecc.), sebbene al servizio di unità abitative, siano anch’esse, per estensione, unità abitative. Tanto basta per poter affermare, seccamente, che l’impianto di terra deve esserci. Inoltre (e qui ci si riallaccia al dibattito sull’obbligo di verifica periodica, citato da Leda) se si assume che il condominio sia, ai fini del DPR 462/01, “luogo di lavoro” anche in assenza di dipendenti diretti (e di conseguenza sia SEMPRE obbligatoria la verifica periodica della terra), va da se che questa deve SEMPRE esistere, poichè non si può verificare una cosa che non esiste.
Grazie, e saluti a tutti.

ing. Matteo · Maggio 30, 2012 alle 11:36 am

per Leda e Luca:
il problema di fondo è che l’obbligo di impianto di terra nei condomini risale dalla L. 46/90 (art.7 p.to 2).

Per gli impianti antecedenti basta un differenziale da 30mA (art.5 p.to 8 del DPR 447/91 attuativo della 46/90) e ribadito dal D.M. 37/2008 all’art.6 p.to 3.

Ne consegue che in caso di rifacimento in toto dell’impianto del singolo appartamento, questo DEVE avere impianto di terra in conformità anche se (assurdo) è obbligato a farselo a proprie spese passando negli spazi comuni del condominio.

sante · Giugno 13, 2012 alle 4:19 pm

nel mio stabile non esiste l’impianto di terra comè possibile che un ente abbia mandato una fattura di avvenuta verifica con esito positivo

Ing Palmiero · Giugno 14, 2012 alle 3:54 pm

PER DAVIDE:
assolutamente se il condominio ha i requisiti da te indicato esso non è ad alto rischio incendio. per cui verifica quinquennale.

Ing Palmiero · Giugno 14, 2012 alle 4:00 pm

per ING MATTEO
ti rimando al commento di Antonio ZOrco. Inoltre in ogni caso non sono d’accordo sul fatto che il costo del rifacimento di un impianto condominiale debba gravare su un unico condomino, soprattutto se le opera a farsi sono finalizzate ad un adeguamento alla normativa vigente.
Grazie.

Ing Palmiero · Giugno 14, 2012 alle 4:01 pm

x SANTE.
Purtroppo capita spesso che alcuni enti facciano verifiche “superficiali”. Indaga a fono ed eventalmente adott provvedimenti.
Grazie.

angelo · Agosto 2, 2012 alle 10:00 pm

Ritengo importante evidenziare che la maggior parte dei condomini è stata costruita prima dell’entrata in vigore della legge 46/90. L’acq

angelo · Agosto 2, 2012 alle 10:49 pm

Ritengo importante evidenziare che la maggior parte dei condomini è stata costruita prima dell’entrata in vigore della legge 46/90. Le condotte principali dell’acqua e del gas erano realizzate con tubi metallici che sono equiparati a cavi elettrici e possono introdurre all’interno dell’abitazione potenziali elettrici pericolosi.
Per questo motivo le norme CEI impongono di collegare equipotenzialmente le masse estranee e quindi anche l’acquedotto e il gasdotto metallici, all’impianto di terra.
Per garantire la sicurezza sarebbe opportuno collegare all’impianto di terra anche i ferri portanti delle armature in maniera da creare nel condominio un’isola equipotenziale.
Spesso, in mancanza di autoclave, non risulta facile individuare il percorso sotterraneo dei tubi dell’acqua e realizzare un collegamento equipotenziale che non crei corrosioni elettrolitiche.
Per i collegamenti equipotenziali con i tubi del gas se gli stessi vengono fatti prima del giunto isolante si rischia di vanificare la protezione catodica del tubo stesso.
Nelle mie verifiche non mi è mai successo di trovare un impianto elettrico realizzato correttamente perchè mai esistono collegamenti equipotenziali tra la terra e i tubi metallici e mai è collegato a terra lo schermo del cavo coassiale dell’ antenna tv mentre di norma trovo collegata a terra l’antenna che invece andrebbe collegata solo se la sua installazione costringe il condominio a proteggere il fabbricato dalle scariche atmosferiche.
La legge 46/90 non obbliga per i fabbricati costruiti precedentemente la realizzazione di un impianto di terra.
A mio avviso sarebbe opportuno comunque realizzarlo a patto che si riesca a collegare alla terra tutte le masse estranee e lo schermo del cavo coassiale: se non è possibile effettuare i collegamenti hanno ragione gli amministratori che ritengono, nel rispetto comunque della legge 46/90, che debba essere installato solo un differenziale: é logico che nei casi particolari in cui il condominio è anche un luogo di lavoro comunque la terra va realizzata nel rispetto anche degli altri aspetti che riguardano la sicurezza.
Oggi ho analizzato la relazione fatta da un Ente certificatore per un condominio: lo stesso si è preoccupato di misurare solo il valore della resistenza di terra senza evidenziare che mancano tutti i collegamenti equipotenziali. A me sembra evidente che il legislatore quando impone la verifica dell’impianto di terra intende anche che lo stesso debba garantire la sicurezza elettrica e che quindi debbano essere verificati anche i collegamenti equipotenziali.
Sono rimasto deluso inoltre per il fatto che nella discussione nessuno si sia preoccupato di dire che i differenziali di tipo A/C, 0,03 A, non sono più idonei perchè questi non proteggono idoneamente i circuiti perché da molti anni i produttori di elettrodomestici e di svariati apparecchi elettrici usano l’elettronica per aumentare le prestazioni dei prodotti, migliorare il comfort e risparmiare energia.
Ad esempio le lavatrici con variazione della velocità centrifuga funzionano con forme d’onda più o meno variabili (pulsanti, pulsanti con componente continua, ondulata, ecc…)
Se a seguito di un guasto dell’isolamento di un qualche componente montato a valle di un raddrizzatore e di un regolatore elettrico si verifica una corrente di guasto verso terra gli interruttori differenziali standard (tipo AC) sono insensibili a queste correnti per cui non intervengono: il mancato intervento provoca pericolo per persone o cose in quanto permane l’alimentazione e desensibilizzazione dell’interruttore stesso a causa del passaggio di corrente continua di guasto.
La norma CEI 64-8 nel commento all’art. 532.2.1,4 afferma che esistono apparecchi utilizzatori di classe 1 incorporanti circuiti elettronici con correnti di guasto a massa di tipo continuo per cui si raccomanda di usare protezioni con interruzione automatica dell’alimentazione utilizzando interruttori differenziali di tipo B.
Credo che questo sia un aspetto molto importante.
A disposizione per chi fosse interessato ai riferimenti normativi per quanto affermato

ing. Matteo · Agosto 29, 2012 alle 10:41 am

per Ing Palmiero

Condivido in pieno il senso etico del tuo pensiero infatti avevo messo tra parentesi l’assurdità della cosa ma, avendo chiesto oltretutto direttamente anche TuttoNormel, non proprio l’ultima ruota del carro, mi è stato confermato che il condòmino ha il diritto di passare nelle parti condominiali per eseguire il suo obbligatorio impianto di terra ma, non può obbligare gli altri a farlo. rimane comunque il buon senso di “provare” a sollecitare l’amministratore e gli altri condòmini per rendere tutto lo stabile maggiormente protetto.

ing. Matteo · Agosto 29, 2012 alle 10:43 am

per Ing Palmiero (cancella il primo commento non corretto, grazie)

Condivido in pieno il senso etico del tuo pensiero infatti avevo messo tra parentesi l’assurdità della cosa ma, avendo chiesto oltretutto direttamente anche TuttoNormel, non proprio l’ultima ruota del carro, mi è stato confermato che il condòmino ha il diritto di passare nelle parti condominiali per eseguire il SUO (non dell’intero stabile!!) obbligatorio impianto di terra ma, non può obbligare gli altri a farlo. rimane comunque il buon senso di “provare” a sollecitare l’amministratore e gli altri condòmini per rendere tutto lo stabile maggiormente protetto.

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Fabio · Marzo 4, 2015 alle 8:14 pm

Un negozio all interno di un centro commerciale deve fare la verifica della messa a terra ogni due anni o ogni 5 anni?

Maurizio · Aprile 9, 2015 alle 4:20 pm

Gentile Ing. Palmiero,
in un locale commerciale ubicato in un condominio è stato realizzato un nuovo impianto elettrico, collegato al dispersore del condominio. L’elettricista ha rilasciato la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08.
Il datore di lavoro del locale commerciale deve ora effettuare la denuncia dell’impianto, ma quale DdC deve allegare: quella del locale commerciale o quella del condominio cui l’impianto di messa a terra fa parte?
Nel primo caso, l’elettricista non conosce il numero totale dei dispersori del condominio (si è collegato solo al cavo).
Grazie mille.
Saluti

calcoli strutturali · Giugno 20, 2015 alle 10:10 pm

It’s really very difficult in this full of activity life to listen news on
Television, thus I just use internet for that reason, and take the latest information.

Gennaro Aiello · Settembre 8, 2015 alle 4:54 pm

Gentile Ing. Palmiero,
avrei da farle un quesito, se io dovessi subentrare in un’attività esistente (tavola calda) dovrei rifare la denuncia dell’impianto di messa a terra o poteri usufruire della denuncia fatta dal precedente titolare e richiedere solo un cambio di intestazione?
Nel caso come dovrei comportarmi con le verifiche periodiche?
In attesa di suo riscontro Le porgo
Cordiali Saluti

Ing Palmiero · Gennaio 20, 2016 alle 5:50 pm

Gentile Gennaro, mi scuso se rispondo solo adesso al suo quesito.
La denuncia dell impianto di terra dovrebbe poter andare bene in quanto si riferisce agli impianti sulla quale insiste la sua attivita’. Un cambio di intestazione dovrebbe andare bene.
Per le verifiche periodiche lei dovrebbe essere soggetto ogni 5 anni.
Saluti.

Quintiliano De Vincenzo · Giugno 17, 2017 alle 10:03 am

Ing.Palmiero,
contentissimo di aver trovato questo sito dove le sue osservazioni e/o risposte fanno luce su zone d’ombra….tipicamente italiane. Il mio cruccio è il seguente. Mia figlia ha acquistato un delizioso appartamentino, al non piano, in un fabbricato di 10 piani (dunque oltre i 24 mt. Con molto entusiasmo ha iniziato, con artigiani vari, a renderlo abitabile secondo i suoi gusti. Al capitolo impianti, l’esecutore (elettricista certificato) ha reso noto a mia figlia che a lavoro completato avrebbe rilasciato la dovuta certificazione specificando che non potrà essere possibile collegarsi alla terra poiché il palazzo non è dotato del cavo adeguato che dall’ultimo piano al piano terra consente il collegamento a tutti gli appartamenti. Ho parlato con l’amministratore ed ho ricevuto risposte rassicuranti tipo …basta il salvavita. L’elettricista afferma che il salvavita attenua il pericolo ma non è la soluzione.
Questa approssimazione mi inquieta. Le domando: cosa posso suggerire a mia figlia ? Esiste una strada legale ?
Distinti saluti

Quintiliano De Vincenzo · Giugno 18, 2017 alle 11:35 am

Gentile Ing. Palmiero,
in aggiunta alla su citata email La informo che il fabbricato è stato edificato, con regolare licenza edilizia l’anno 1964 –
Grazie e cordialità –
Q.D.

Ing Palmiero · Ottobre 3, 2017 alle 2:31 pm

Gentilissimo Quinitliano,
I vecchi edifice non avevano “l’obligo” di legge di “messa a terra” alla data della loro costruzione.
Tuttavia l’amministratore dovrebbe adeguare l’immobile alle vigenti normative in material di impianti elettrici.
Puo’ scrivere aall’amministratore citando invitandolo ad eseguire lavori di adeguamento dell’impianto elettrico condominiale per la sicurezza degli occupanti.
Cordialita’

verifica impianto di terra | Ambiente Ingegnere · Gennaio 28, 2009 alle 11:32 am

[…] La verifica degli impianti di terra, ai sensi del DPR 462/01. […]

quesito per chi amministra condomini · Novembre 6, 2012 alle 9:44 pm

[…] 85 Originariamente Scritto da armageddon come da titolo se c’

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